La responsabilità in cui incorre l’intermediario che compia operazioni in conflitto di interesse quando dovrebbe astenersene è vera e propria responsabilità contrattuale da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria in essere con il cliente.
Cassazione civile sez. I, 23/05/2016 n. 10640