Nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari -eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro utilizzo- non ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l’appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati a operare, non esercitando alcuna attività produttiva.
Il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l’osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.
Risulta interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso; tale comportamento è interruttivo non perché eccezionale ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 30 maggio 2016 n. 22717