I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all’art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 c.c., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l’attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Cassazione civile sez. I, 23/05/2016 n. 10638