Della cattiva esecuzione dei piani per la sicurezza sono responsabili
- i datori di lavoro/committenti
- l’imprenditore appaltatore
- e i capo cantieri (dirigenti o preposti),
cui spetta la vigilanza anche nei confronti delle condotte anomale, ma non assolutamente abnormi, del lavoratore.
Cassazione penale sez. VI, 30/03/2016 n. 20068