In tema di intermediazione finanziaria, in ipotesi di omessa informazione sulla propensione al rischio del cliente e/o di omessa informazione sui rischi dell’investimento o comunque sull’inadeguatezza delle operazioni poste in essere dall’istituto intermediario e anche in tutte le ipotesi in cui avrebbe dovuto astenersene, si prospetta una responsabilità di tipo contrattuale; oggetto del contendere, infatti, non sono circostanze attinenti al momento genetico dell’obbligazione, bensì relative al suo concreto divenire e alla sua attuazione.
La domanda non è quindi inquadrabile nella categoria dell’azione di invalidità del contratto, bensì in quella dell’azione di responsabilità, di tipo extracontrattuale – se l’evento generativo del danno si collochi nella fase delle trattative precontrattuali – o di tipo contrattuale se abbia a oggetto le operazioni poste in essere in adempimento del contratto di intermediazione come nella specie. Va pertanto escluso che possa aversi nullità del contratto/quadro per effetto dell’eventuale inadempimento agli obblighi dell’intermediario relativi al comportamento da tenere in occasione dei singoli atti negoziali esecutivi.
Cassazione civile sez. I, 16/05/2016 n. 9981