L’IVASS ha provveduto alla cancellazione di altri intermediari dal RUI per mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni.
La reiscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi potrà essere richiesta in ogni momento, ai sensi degli artt. 114 del d.lgs. n. 209/2005 e 27 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, purché l’interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
In allegato il Provvedimento0136208/16 del 11 luglio 2016
e 0136197/16 del 11 luglio 2016