di Marco Ottaviano
Il Comune non può imporre al titolare di un impianto a fonti rinnovabili la presentazione di una fideiussione bancaria al posto di una polizza assicurativa, a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al momento della dismissione. Fondando il rifiuto sulla consapevolezza che le fideiussioni rilasciate da istituzioni non bancarie presentano un maggiore rischio di escussione. È con la sentenza del 22 giugno 2016 n. 424 che il Tar Lazio respinge un ricorso presentato da un comune che voleva imporre la presentazione di una fideiussione bancaria al posto di una polizza assicurativa a garanzia dell’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi in sede di dismissione dell’impianto fotovoltaico. Ricordano i giudici amministrativi del Lazio che il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione unica (prot. n. 80967 del 4 dicembre 2009) impone alla società di garantire il ripristino dello stato dei luoghi all’atto della dismissione dell’impianto fornendo «idonee garanzie economiche (ad esempio polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o deposito cauzionale)». È, quindi, la stessa autorizzazione unica ad aver previsto l’equipollenza tra la fideiussione bancaria e la polizza prestata da istituto assicurativo autorizzato, in conformità, del resto, all’articolo 13, lettera j), dell’allegato al dm 10/9/2010, contenente le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e, più in generale, all’articolo 1, lettere b) e c), della legge n. 348/1982, contenente la disciplina della costituzione di cauzioni tramite polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato o altri enti pubblici. Disposizioni, queste, che stabiliscono una perfetta alternatività tra la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa. Ne consegue che la polizza fideiussoria presentata dal titolare dell’impianto a fonti rinnovabili, in quanto emessa da un istituto assicurativo autorizzato, ad oggi, ad operare sul territorio nazionale appare sotto il profilo soggettivo del tutto conforme all’articolo 13, lettera j), dell’allegato al dm 10 settembre 2010 ed all’articolo 1 della legge n. 348/1982.
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