La clausola di secondo rischio, per essere operativa, deve essere adeguatamente formulata; in caso di clausola contrattuale dubbia, occorre applicare le norme sull’interpretazione dei contratti.
Nel caso oggetto di analisi, la clausola contiene l’ipotesi di garanzia a secondo rischio in correlazione a una espressa dichiarazione, resa su distinto modulo -scheda di adesione- da parte dell’assicurato, in ordine all’esistenza di una polizza assicurativa ospedaliera per il medesimo rischio, laddove pacificamente dagli atti emerge che tale dichiarazione non venne resa dall’assicurato e, d’altra parte, nessuna polizza ospedaliera risultava operativa al momento della stipula del contratto di assicurazione individuale del medico.
Secondo la sentenza impugnata, il significato della clausola in questione consisterebbe, sostanzialmente, nella previsione di una garanzia originariamente operante a primo rischio, ma sottoposta a condizione parzialmente risolutiva – con deroga, quindi, della suddetta operatività a primo rischio, anche in assenza di dichiarazione dell’assicurato – per la mera successiva oggettiva venuta a esistenza di una polizza ospedaliera a copertura del medesimo rischio.
Secondo la ricorrente, al contrario, la clausola andrebbe interpretata come previsione di garanzia a primo rischio, in mancanza della dichiarazione dell’assicurato in ordine all’esistenza di altra polizza ospedaliera, e soprattutto in mancanza di tale polizza al momento della stipula.
Orbene, nella indicata situazione di oggettiva letterale incertezza, ai fini della ricostruzione dell’effettivo senso della suddetta clausola, la corte di appello avrebbe dovuto certamente fare applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti -art. 1362 c.c. e ss.-.
Queste avrebbero imposto:
a) di attribuire, nel dubbio, alla clausola in questione, in quanto inserita tra le condizioni generali di contratto, il significato più favorevole all’assicurato, e quindi quello che avrebbe comportato una maggiore estensione della garanzia -cioè quello ricollegabile all’operatività a primo rischio-, ai sensi dell’art. 1370 c.c.;
b) di attribuire prevalenza alle clausole aggiunte, rispetto al contenuto delle condizioni generali di assicurazione, redatte su modulo predisposto dall’assicuratrice, ai sensi dell’art. 1342 c.c.; sotto questo profilo, avrebbe dovuto essere presa in considerazione l’emissione, da parte della compagnia, di un certificato di assicurazione contenente la espressa indicazione della garanzia come operante a primo rischio;
c) di ricostruire il senso della clausola in contestazione tenendo conto anche delle altre clausole contrattuali, e dunque attribuendole il significato emergente dal complesso del contratto, ai sensi dell’art. 1363 c.c.; sotto questo profilo avrebbero dovuto essere prese in considerazione quanto meno la clausola sull’obbligo di comunicazione da parte dell’assicurato della eventuale successiva stipulazione di altre polizze per il medesimo rischio, anche ai fini dell’art. 1910 c.c., nonché la clausola che prevedeva uno sconto sull’entità del premio, per il caso di garanzia prestata a secondo rischio, clausole il cui significato avrebbe dovuto essere valutato anche ai sensi dell’art. 1367 c.c. -e quindi in modo tale per cui fosse possibile attribuire ad esse degli effetti concreti anziché nessun effetto-;
d) di ricercare, ai fini della individuazione del senso della clausola in contestazione, la comune intenzione dei contraenti, valutando a tal fine il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362 c.c.; sotto tale profilo, avrebbero dovuto essere prese in considerazione: la circostanza che – secondo quanto emerge dagli atti – non era stata resa dall’assicurato, sull’apposita scheda di adesione, la dichiarazione relativa all’esistenza di una polizza ospedaliera operante a primo rischio; la circostanza che l’assicurato stesso aveva pagato sempre il premio pieno previsto per la garanzia operante a primo rischio; la circostanza che la stessa compagnia aveva emesso certificato di assicurazione che indicava l’operatività della garanzia a primo rischio; l’esistenza di un’altra assicurazione operante a secondo rischio nell’àmbito della medesima convenzione professionale.
Cassazione civile sez. III, 09/06/2016 n. 11819