Di Lucio Berno
Il Ministero non ha ancora emanato il decreto che dovrebbe stabilire i criteri minimi per l’assicurazione della responsabilità civile degli avvocati.
Ricapitoliamo: la legge 247 del 31.12.2012 riforma la pratica forense. Di seguito forniamo i principali elementi di novità introdotti:
- specifica competenza stragiudiziale: per evitare gli abusi a danno dei cittadini;
- accesso alla professione: tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati; confermata la procedura di sorteggio che abbina sedi e scritti ai fini della correzione (per approfondimenti vedi Esame di avvocato senza codici commentati: gli effetti della riforma forense);
- assicurazione: obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro titoli e valori ricevuti in deposito;
- formazione permanente: l’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti, così superando il sistema dei crediti formativi;
- illeciti disciplinari: maggiore tipizzazione;
- pubblicità: è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera trasparente, veritiera, non suggestiva, nè comparativa ;
- società tra avvocati: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare; sono altresì previste
- società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione professionale;
- specializzazioni: contano l’importante apporto delle associazioni specilaistiche forensi;
- tariffe: il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo);
- torna il divieto del patto di quota lite;
- tirocinio: la durata della pratica è di 18 mesi. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio;
- difesa d’ufficio: assume un ruolo centrale;
- permanenza dell’albo: la prova dell’effettività dovrà prescindere dal reddito.
Il Ministero di Giustizia emana poi il regolamento (n. 47/2016) che fissa le regole per l’accertamento dell’esercizio della professione “in modo effettivo continuativo abituale e prevalente”. Regolamento peraltro pubblicato in GU.
Tra i 6 requisiti espressamente necessari per lo svolgimento della pratica forse anche quello di aver stipulato una polizza assicurativa (ex art. 12 comma 5). Quali caratteristiche dovrà avere la polizza? Ecco che il Ministero si è riservato di determinare con apposito decreto le condizioni essenziali della polizza oltre che i massimali minimi. Ma ad oggi non si è visto nulla.
Il parere del Cnf n. 35/2015 stabilisce che ferma l’entrata in vigore dell’obbligo il 22 aprile, tale termine deve intendersi differito fino a quando arriverà il provvedimento ministeriale!
Va ricordato inoltre che l’obbligo assicurativo prevede due diverse fattispecie:
- la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti somme di denaro titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti
- la sottoscrizione di una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a se e ai propri collaboratori dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno.
L’attesa continua ….