di Lorenzo Allegrucci

L’autorità antitrust italiana ha espresso l’11 luglio scorso all’autorità anticorruzione le proprie considerazioni sulle «linee guida operative e clausole tipo per l’affidamento di servizi assicurativi», in particolare sulle «informazioni per la gestione del rischio assicurativo» e sulle «Polizze claims made». In queste ultime il sinistro si «attiva» dal momento di richiesta di risarcimento, quindi le garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. La differenza tra una polizza claims made e una in regime «Loss occurrence» (ovvero a insorgenza del danno, es: circolazione stradale), è netta nel caso della responsabilità professionale, poiché tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale e il momento in cui il cliente ne ha percezione può passare molto tempo.

In tema di informazioni utili per lo svolgimento delle gare assicurative occorre distinguere tre diversi flussi informativi tra le imprese e le Stazioni Appaltanti: (i) informazioni nella esclusiva disponibilità delle Stazioni Appaltanti e che possono incidere sul corretto apprezzamento del rischio (ad esempio: attività svolta, misure adottate per prevenire gli eventi da assicurare o ridurne l’impatto economico); (ii) informazioni, scambiate tra la Stazione Appaltante e l’assicuratore aggiudicatario, ad es. sui costi dei sinistri; (iii) informazioni, acquisite dai precedenti fornitori, trasmesse dalla Stazione Appaltante alle imprese partecipanti alla gara affinché queste ultime possano effettuare una corretta quotazione del rischio.

Le informazioni da richiedere nei bandi di gara di cui ai precedenti due punti, non generano criticità concorrenziali. Invece, con riferimento al sub (iii), l’Autorità «auspica che la valutazione in merito alle informazioni da trasmettere alle imprese partecipanti sia svolta caso per caso, tenuto conto delle specifiche esigenze di gara e sia circoscritta alle sole informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta sulla base di un corretto apprezzamento dei rischi assicurativi oggetto della gara». Infine, con riguardo alle «Polizze claims made», l’Autorità sostiene che «gli atti di gara e il successivo contratto definiscano con estrema chiarezza l’ambito di applicazione della copertura assicurativa e gli eventuali periodi di postuma e/o retroattività».
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