Il risarcimento del danno da lucro cessante non può essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell’esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumente l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile; nel caso, relativo ad alcuni danni presenti in un immobile, il Collegio ha escluso la sussistenza del lucro cessante, atteso che dopo gli interventi di riparazione del danno, di natura modesta e non invasiva, l’immobile non aveva subito alcun decremento di carattere patrimoniale.
Cassazione civile sez. II, 11/05/2015 n. 9484