Negli infortuni sul lavoro, dall’art. 2087 c.c. non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati; è stata esclusa, nel caso, la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorsa a una dipendente che, chinatasi per raccogliere un foglio fuoriuscito dalla stampante, aveva battuto il capo contro un cassetto, riportando gravi lesioni.
Cassazione civile sez. lavoro, sentenza del 03/04/2015 n. 6881