Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito, che hanno escluso il risarcimento in favore della parte, caduta dopo aver poggiato il piede sul passaggio pedonale di accesso a una banca, dove era stato sparso del sale per il ghiaccio, atteso che il comportamento della danneggiata, la quale, accortasi del sale, accedeva comunque alla rampa da un punto in cui erano distanti sia il corrimano di destra che di sinistra, integrava quel fatto imprevedibile per il custode, che legittimamente può fare affidamento su comportamenti esigibili dagli utenti, fatto idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento.
I principi che disciplinano la responsabilità da cosa in custodia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso.
Quando sia applicabile l’art. 2051 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, cioè dall’evento imprevedibile, il fatto del terzo, il fatto dello stesso danneggiato.
Nella specie, è pacifico che la banca convenuta sia effettivamente custode della cosa, trattandosi della rampa di accesso agli uffici.
Pure accertato è che il danno sia stato cagionato da questa, non per essere pericolosa ex se, ma per essersi in essa innestato ab externo un agente dannoso, costituito dal ghiaccio formatosi nella nottata.
Pure accertata è la presenza del sale sulla rampa, sparso dalla banca per via della presenza del ghiaccio, sale di cui la danneggiata si accorge (ritenendolo, successivamente all’accaduto, insufficiente a sciogliere il ghiaccio e nello stesso tempo nella misura da impedirle di vedere il ghiaccio sottostante), e che, indipendentemente dalla quantità, avrebbe dovuto metterla in allarme sullo stato di pericolo, così da doverle suggerire accorgimenti di cautela, esigibili da qualunque utente, come quello di utilizzare la rampa dal punto in cui avrebbe potuto usare il corrimano.
Allora, avendo sicuramente visto il sale sparso, il comportamento della danneggiata che accede alla rampa da un punto in cui erano distanti sia il corrimano di destra che di sinistra, integra quel fatto imprevedibile per il custode, che legittimamente può fare affidamento su comportamenti esigibili dagli utenti; fatto idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento.
Cassazione civile sez. VI, 14/04/2015 n. 7448