L’IVASS è venuto a conoscenza di soluzioni adottate da alcune imprese estere che operano in Italia in libera prestazione di servizi volte ad acquisire la liquidità necessaria per il pagamento dell’imposta annuale sullo stock delle riserve matematiche attraverso meccanismi che trasferiscono di fatto l’onere economico dell’imposta sugli assicurati.
La normativa vigente, infatti, prevede che le imprese di assicurazione versino, con cadenza annuale, all’Erario italiano un’imposta sulle riserve matematiche del ramo vita iscritte nel bilancio d’esercizio. A partire dal 2012, l’obbligo del pagamento dell’imposta è stato esteso anche alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, che abbiano deciso di esercitare l’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi ex art. 26-ter D.P.R. 600/73.
In particolare, le soluzioni adottate da alcune imprese estere consistono nella:
• concessione, da parte degli assicurati italiani, di un “prestito senza interessi” a favore dell’impresa per finanziare il pagamento dell’imposta;
• costituzione di una riserva infruttifera nella quale viene destinata una parte dei premi pagati dagli assicurati, per un ammontare che riflette l’aliquota fissata per l’imposta sulle riserve matematiche. La riserva è parte del valore della polizza ed è riportata nei rendiconti periodici inviati ai clienti. In relazione agli specifici casi, questo Istituto ha già espresso il proprio parere negativo alle imprese interessate e alle relative Autorità di vigilanza di origine, chiedendo i relativi interventi correttivi a tutela dei consumatori italiani. Si ritiene, infatti, che le soluzioni sopra indicate presentino rilevanti profili di criticità in ottica di tutela del consumatore, considerato che:
• il soggetto su cui grava l’obbligo di adempiere al debito d’imposta è l’impresa di assicurazione;
• non appare rispondente a criteri di correttezza che un onere proprio della compagnia sia finanziato dagli assicurati; del resto è la compagnia che beneficia anche del credito d’imposta per la compensazione con altre imposte e tributi; • con le operazioni di cui si tratta si innesterebbe nell’ambito di un contratto assicurativo un’operazione atipica di mutuo, del tutto estranea alle finalità del contratto di assicurazione e agli obiettivi di rendimento del prodotto; le prospettive di rendimento del fondo sottostante alle polizze sarebbero ridotte in conseguenza del mancato investimento e della liquidazione della parte delle risorse destinate al pagamento delle imposte sulle riserve matematiche;
• si genererebbe una situazione di palese conflitto di interessi tra l’impresa e l’assicurato: l’impresa richiede un prestito per il proprio interesse a reperire mezzi finanziari per far fronte ad un onere fiscale, “mitigando” le proprie esigenze di liquidità annuale, e non persegue il best interest del cliente nella gestione della polizza vita;
• l’eventuale introduzione di clausole in tal senso nei contratti già in corso modificherebbero in modo sostanziale le condizioni di polizza inizialmente sottoscritte dal cliente.
Pertanto, in ossequio ai principi di correttezza e trasparenza che, in base all’art.183 del Codice delle Assicurazioni, devono improntare le relazioni con i contraenti e gli assicurati, le imprese non possono adottare soluzioni, che, a prescindere dalle modalità effettivamente utilizzate, abbiano come fine quello di prendere a prestito dalla clientela le somme necessarie per il pagamento annuale dell’imposta sulle riserve matematiche, in quanto, in tal modo verrebbe trasferito sul consumatore un obbligo fiscale proprio dell’impresa.
IVASS chiede, pertanto, a tutte le imprese estere operanti in Italia nei rami vita che abbiano deciso di esercitare l’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi ex art. 26-ter D.P.R. 600/73, di far conoscere, entro trenta giorni dalla presente, le soluzioni adottate ai fini del pagamento dell’imposta annuale sulle riserve matematiche.
Nel caso in cui siano state adottate soluzioni analoghe a quelle citate, l’Istituto chiede, inoltre, di illustrare gli interventi correttivi che si intendono porre in essere per conformarsi alle indicazioni IVASS, con la relativa tempistica di attuazione.