In particolare, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma deve essere fondato sul criterio di elevata probabilità e non già della mera possibilità; è stata confermata, nella fattispecie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità del datore per la morte di un lavoratore punto da una zecca, atteso che non era stata fornita alcuna prova circa la riconducibilità dell’evento alle condizioni di lavoro, nemmeno in termini di probabilità.
Cassazione civile sez. lavoro, sentenza del 07/04/2015 n. 6933