Allargamento delle sostanze pericolose che obbligano gli stabilimenti all’adozione di peculiari misure preventive di incidenti industriali, stretta su relativi protocolli di sicurezza e tempistica delle ispezioni esterne. Questi i principali effetti dell’entrata in vigore dal 29 luglio 2015 della nuova normativa «Seveso», introdotta dal dlgs 26 giugno 2015 n. 105. Il provvedimento (adottato in attuazione della direttiva 2012/18/Ue e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2015 n. 161) prevede però rispetto all’uscente disciplina ex dlgs 334/1999 anche la secca esclusione dagli stringenti obblighi per stabilimenti con esigue quantità di sostanze rischiose, semplificazione degli adempimenti burocratici e un parziale alleggerimento del regime sanzionatorio.
Soggetti obbligati. Obbligati alla nuova «Seveso III» sono tutti gli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze pericolose elencate dall’Allegato I al nuovo dlgs 105/2015 in quantità pari o superiore alle soglie dallo stesso stabilite. La neoelencazione (basata sul regolamento Ce n. 1272/2008) contempla rispetto alla pregressa nuove sostanze, come i combustibili densi, quelli alternativi di pericolosità analoga ai sostituiti, l’ammoniaca anidra, il trifluoruro di boro, il solfuro di idrogeno, la piperidina, alcune miscele di ipoclorito di sodio ed è ad architettura flessibile, essendone ammessa la rivisitazione (in base al cosiddetto «meccanismo della deroga») da parte della commissione Ue per espungere elementi rivelatisi di fatto ininfluenti sul rischio di incidenti rilevanti.
Stabilimenti esclusi. Rispetto al dlgs 334/1999 risultano ora esclusi dagli adempimenti (articolo 2 del dlgs 105/2015) i seguenti impianti e attività: stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore; stabilimenti che non raggiungono le soglie quantitative di sostanze indicate (cosiddetti «stabilimenti sotto soglia», e ciò a differenza dell’articolo 5 del decreto del 1999, che li sottoponeva comunque a obblighi generali di prevenzione Seveso); attività di carico/scarico, trasferimento intermodale presso banchine e moli e (salvo specifiche eccezioni) scali ferroviari di smistamento e terminali.
Obblighi generali. Aderente all’impianto dell’uscente disciplina è (ex articolo 12 del nuovo dlgs 105/2015) il quadro degli obblighi generali imposti, ossia: adozione di misure preventive; limitazione degli effetti degli incidenti verificatisi; dimostrazione alle autorità pubbliche della predisposizione dei relativi protocolli e mezzi di sicurezza.
Adempimenti specifici. Rinnovata è invece nella forma e nel contenuto la mappa degli obblighi specifici. In primo luogo essi sono quantitativamente ripartiti in base a riformulati descrittori di «pericolosità» delle installazioni, laddove l’articolo 3 del dlgs 105/2015 distingue tra: stabilimenti «di soglia inferiore» (corrispondenti a quelli di più basso rischio ex dlgs 334/1999, e tenuti a adempimenti analoghi a quelli previsti dagli articoli 6 e 7 dello stesso uscente decreto, ossia notifica alle autorità pubbliche delle informazioni su impianti e sostanze pericolose detenute, redazione, conservazione e comunicazione del documento di politica di prevenzione); stabilimenti «di soglia superiore» (corrispondenti a quelli a più alto rischio, in relazione ai quali, pedissequamente agli articoli 8 e 11 del dlgs 334/1999, sono previsti anche gli oneri relativi a rapporto di sicurezza e piano emergenza interno). Nel merito, oggetto della «notifica» ex articolo 13 del dlgs 105/2015 dovranno essere tutti i dati su quantità e stato fisico delle sostanze pericolose detenute (recate dalle relative schede di sicurezza); la sua comunicazione (ai destinatari di rito, ossia Minambiente, tramite Ispra; prefettura; comune, comando vigili del fuoco, ma non più alla provincia) dovrà essere effettuata tramite il nuovo «modello unificato» allegato al decreto, inviato a mezzo posta elettronica certificata (nelle more della predisposizione da parte del Minambiente di un nuovo servizio informatico ad hoc per le future notifiche). Redazione, conservazione e comunicazione alle autorità del «documento di politica di prevenzione» (cosiddetto «Ppir») dovranno invece avvenire, rispettivamente, secondo le rinnovate linee guida e tempistiche sancite dall’articolo 14 e relativi allegati. Infine, nel «rapporto di sicurezza» da inviare alla p.a. andranno ex articolo 15 del nuovo dlgs 105/2015 indicate ulteriori informazioni sulle misure complementari necessarie.
Tempistica adeguamento. Articolato (come evidenziato nella tabella riportata in questa stessa pagina) il calendario per l’adeguamento degli stabilimenti alle nuove disposizioni, calendario declinato dall’articolo 3 del dlgs 105/2015 (sulla falsariga della direttiva madre, che viene direttamente richiamata) su tre tipologie di installazioni e ruotante intorno alla data del 1° giugno 2015, ossia: stabilimenti «nuovi» (ossia costruiti o avviati dal 1° giugno 2015 in poi, oppure già esistenti ma da tale data soggetti alle disposizioni della direttiva madre 2012/18/Ue a causa di modifiche di impianti o attività che comportano, a seguito del cambiamento dell’inventario delle sostanze presenti, un mutamento della relativa soglia di appartenenza delle installazioni); «preesistenti» (già sottoposti al dlgs 334/1999 e che dal 1° giugno 2015 rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/Ue senza variazioni di soglia di appartenenza); «altri» (quelli che dal 1° giugno 2015 sono soggetti alla direttiva 2012/18/Ue per motivi diversi da quelli che individuano i «nuovi stabilimenti»).
Ispezioni. Rinnovato dall’articolo 27 del dlgs 105/2015 il sistema dei controlli esterni. Per le ispezioni ordinarie la periodicità minima sarà, salvo diversa valutazione, annuale per gli stabilimenti di soglia superiore e triennale per gli altri, con ispezioni supplementari entro i successivi 6 mesi in caso di rilevate non conformità; ispezioni straordinarie obbligatorie saranno obbligatorie in caso di denunce gravi, incidenti (anche non rilevanti) o violazione di prescrizioni.
Regime sanzionatorio. Attenuate rispetto all’uscente disciplina risultano invece le sanzioni, poiché l’articolo 28 del dlgs 105/2015, pur conservando il sostanziale sistema contravvenzionale penale previsto dlgs 344/1999, prevede per l’omessa comunicazione o il mancato aggiornamento di alcuni atti preventivi l’alternativa dell’ammenda (fino a 120 mila euro) in luogo della pregressa e secca pena dell’arresto.
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