La fideiussione è un contratto con prestazioni a carico di una parte sola, ovvero il garante; per effetto di essa quest’ultimo si obbliga a pagare al debitore l’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.).
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore (art. 1941 c.c.); ma comprende anche le spese successive alla denuncia al fideiussore della causa “promossa contro il debitore principale” (art. 1942 c.c.).
Da ciò discende che il debitore può essere obbligato a pagare:
– le spese sostenute dal creditore per escutere il debitore principale; e questa è una obbligazione per il fatto altrui;
– le spese sostenute dal creditore per escutere il fideiussore stesso, in virtù del generale principio di cui all’art. 91 c.p.c.; e questa è una obbligazione per il fatto proprio.
Da questo quadro normativo esula qualsiasi responsabilità del fideiussore per le spese legali eventualmente sostenute dal creditore per escutere altri fideiussori.
Diversamente, si perverrebbe infatti all’assurdo che il fideiussore finirebbe per garantire non solo l’adempimento del debitore principale, ma anche quello degli altri fideiussori, nel caso questi ultimi non adempiano le proprie obbligazioni e siano aggrediti dal creditore garantito.
Cassazione civile sez. III, 17/03/2015 n. 5193