Clausole & clausole

Concetto fumoso e spesso
stressato a livello liquidativo

ASSINEWS 266 – luglio-agosto 2015

Garanzia o esclusione non fa una grande differenza. Si tratta di una questione estremamente spinosa per i liquidatori e, spesso, di un’amara sorpresa per quegli assicurati che dovessero malauguratamente incappare in un sinistro di responsabilità civile che abbia come fattispecie danneggiata una cosa presente in ambito lavori. Ci sarà mai un “braveheart” nel mondo assicurativo che avrà così tanto coraggio da azzardare una definizione in polizza? Difficile che questo possa avverarsi ma non perdiamo la speranza …

Riportiamo all’attenzione dei nostri lettori uno dei tanti argomenti fonte di diatriba con gli assicurati, che a livello normativo è rimasto praticamente immutato negli anni.
Ancora oggi gli estensori di normative si trovano di fronte a un dilemma: chiarire o non chiarire questo aspetto così delicato? Ed anche volendo, come farlo?
Salvo qualche timido accorgimento adottato da alcune compagnie nella garanzia “lavori/attività presso terzi”, soffriamo ancora della mancanza di una definizione di ambito lavori che possa stabilire una linea di confine netta tra l’alea che l’assicuratore intende coprire con la garanzia (intesa come la probabilità che possa accadere un determinato evento) e quanto si vorrebbe tener fuori, ovvero, l’inevitabilità del danno che, concettualmente, andrebbe in netto contrasto con la funzione dell’assicurazione (trattandosi di rischio certo diverrebbe, per ovvie ragioni, non assicurabile).
In questa sede, in verità, non si vuole muovere una critica verso chi fino ad oggi non ha previsto una definizione di polizza. In effetti, immaginando la vastità delle realtà lavorative, riesce davvero difficile (se non impossibile) azzardare una definizione che sia poi applicabile con successo a tutte queste ed in tutti i casi di sinistro.
Basti pensare a quanto può essere diverso il concetto di ambito lavori per una officina di fabbro da quello di un’impresa di costruzioni per far passare la voglia a chiunque di cimentarsi in una spiegazione esaustiva indenne da criticità. L’ermeneutica contrattuale subirebbe una indubbia semplificazione solo per quei casi di sinistro perfettamente calzanti con tale definizione mentre per i casi dubbi, paradossalmente, si potrebbe rivelare un boomerang limitando se non addirittura facendo venir meno l’efficacia della garanzia.

Cos’è l’ambito lavori
Analizziamo la questione dalla radice. Diciamo subito che non esiste una definizione di “ambito lavori”, né linguistica né giuridica, dunque ci dovremo accontentare della definizione di “ambito”.
Ne troviamo diverse, tra le quali:
a) “ambiente circoscritto; spazio in cui un fatto si produce, si svolge un’attività (specialmente in senso figurato): l’ambito delle mura domestiche; nell’ambito dei suoi poteri; in ambito medico, lavorativo”
b) “spazio circoscritto entro cui ci si muove e si agisce; margine concesso all’azione”;

Entrambe hanno in comune l’ambito “circoscritto”. Si ma quanto circoscritto? Proseguendo, vediamo introdotti due concetti:
– uno è legato ancora all’aspetto spaziale (“spazio” e “margine”);
– l’altro all’azione (dove si produce un fatto / ambito in cui si svolge l’azione).
Soffermiamoci su quest’ultimo aspetto: oltre alla definizione di spazio si suppone che si debba contestualmente esercitare un fatto o un’azione dove, in pratica, si verifica il danno.
Basterebbe quindi adottare una delle due definizioni per risolvere il problema?
Purtroppo non è così semplice, in quanto, la definizione si deve attagliare correttamente al contenuto della garanzia lavori/attività presso terzi.
Prima di procedere nella ipotetica definizione, riportiamo alcuni passaggi tratti da “assicurazione della responsabilità imprenditoriale” del prof.re Aldo Durante in cui vengono scandite sagge e importanti nozioni.
Il riferimento è al cantiere edile che è l’emblema del nostro argomento.
“Ambito non è un termine giuridico, e nemmeno strettamente tecnico, per cui alcuni vorrebbero potergli sostituire la voce meglio indicativa di cantiere che per altro è cosa ben diversa, cantiere essendo il luogo dove si accumulano e si preparano i materiali per la costruzione di una fabbrica, di una strada, di un’opera d’arte, solitamente delimitato da una recinzione.
Ma ambito non è confondibile con cantiere.
Basti pensare ad un’opera stradale prolungatasi per chilometri: i lavori si sviluppano secondo il tracciato, di volta in volta creando tanti diversi ambiti.
(…) che cosa, in concreto, gli assicuratori hanno voluto lasciare fuori dalla loro prestazione, richiamando su tale esclusione in modo esplicito l’attenzione dei contraenti?
una determinata categoria di danni, destinata a manifestarsi con grande o grandissima probabilità, al punto da eliminare quasi l’elemento della incertezza, che invece è insopprimibile nel concetto di rischio assicurabile.
Se fossero indicate delle distanze in rapporto a tale matrice, sarebbe agevole stabilire con qualche approssimazione gli eventi compresi e rispettivamente quelli esclusi,
ma vi sono manifestazioni dannose che sfuggono ad una forzata localizzazione, e basta citare ad esempio la diffusione di gas tossici o nocivi per averne conferma”.

Come è facile comprendere, in questo testo non si vuole congetturare un algoritmo che consenta di determinare matematicamente e insindacabilmente l’ambito lavori.
Semplicemente il Durante ci fa capire il perché dell’esclusione nei contratti.
Dato che in tale ambito la probabilità che si verifichi il danno è altissima, l’assicuratore si tutela escludendo la prestazione, per poi ricomprenderla con particolari sottolimiti, stabilendone altresì un premio commisurato al rischio.
Da tutto quello che abbiamo dedotto verrebbe quasi di azzardare una definizione …
Si potrebbe ad esempio ipotizzare una cosa tipo: “spazio circoscritto in cui si svolge l’attività nel momento in cui si è verificato il danno.”

Il caso liquidativo? Proviamo ad ipotizzarlo insieme
Sperimentiamo una cosa nuova.
Conviene ipotizzare quello che si potrebbe verificare nella situazione simile a quella descritta dal Durante, seppure meno critica: una ristrutturazione edile.
Mettiamo il caso che, nell’ambito di un condominio, una impresa edile sia chiamata alla ristrutturazione del pavimento del bagno di un appartamento compresa demolizione, rifacimento degli impianti e sostituzione dei sanitari. Supponiamo anche che alcuni punti luce non siano stati tolti considerato che, comunque, la parte interessata dai lavori avrebbe sostanzialmente riguardato la pavimentazione.
Ipotizziamo tre diverse tipologie di danni:
a) un faretto del bagno particolarmente costoso Diciamo subito che non esiste una definizione di “ambito lavori”, né linguistica né giuridica, dunque ci dovremo accontentare della definizione di “ambito”. rotto per via di un movimento “maldestro” del muratore;
b) la vasca da bagno da poco posata scheggiata per un attrezzo scivolato di mano;
c) un grazioso seppure “massiccio” mobile d’epoca presente nel corridoio antistante il bagno danneggiato durante la fase di trasporto delle macerie dal bagno all’esterno.

Prima di fare delle considerazioni riportiamo, come di consueto, tre diverse clausole di mercato.

Testo clausola compagnia A
“Qualora l’Assicurato svolga lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali operazioni, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Restano comunque esclusi i danni:
a) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
b) a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio, di cose dell’Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata nell’ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza …”.
(omissis)

Testo clausola compagnia B
“La garanzia è estesa ai danni:
a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b)
alle cose che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, fatta eccezione agli oggetti d’arte quali quadri, tappeti, arazzi, statue, mobili d’antiquariato che per volume e peso possono essere spostati senza particolare difficoltà”.

Testo clausola compagnia C
“L’assicurazione R.C.T. comprende, in caso di lavori presso terzi, i danni alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori, che, per volume o peso, non possono essere rimosse”.

Commenti e conclusioni
Analizzando la normativa della compagnia A, siamo certamente di fronte ad una clausola che mette al riparo da qualsiasi tipologia di danno in ambito lavori, intendendo in questo, sia le cose fisse sia quelle mobili.
Con la Compagnia B abbiamo delle eccezioni che riguardano gli oggetti d’arte e quelli di antiquariato che per volume o peso non possono essere rimossi.
Ciò che è possibile comprendere del contenuto della garanzia presente nel prodotto della compagnia C è l’esclusione di ciò che per volume o peso non può essere rimosso. Salvo questo aspetto, teniamo a mente che ci si rivolge a qualsiasi cosa “mobile”.
Rispetto alle tre dinamiche di sinistro, l’applicazione di tali norme potrebbe avere le seguenti ipotetiche conseguenze:

Testo A): non essendoci preclusioni di sorta sarebbero coperte tutte e tre le tipologie di danni.

Testo B): la questio si aprirebbe sul mobile d’epoca poiché in teoria coperto, ma dubitiamo che un perito rinunci ad appigliarsi alla dovuta esecuzione in base al buon senso e l’esperienza puntando sul dovere dell’imprenditore ad adottare le dovute cautele … tutta da vedere.

Testo C): come il caso precedente per il mobile. Sul faretto si potrebbe dire qualcosa probabilmente, considerato che è considerabile fisso per natura e destinazione ma facilmente smontabile, mentre la vasca dovrebbe essere considerata in garanzia.

E il nostro ambito lavori?

Se dovessimo scandagliare nuovamente le tre clausole introducendo anche questo punto di vista e potendo stabilire che, come tale, si deve intendere lo “spazio circoscritto in cui si svolge l’attività nel momento in cui si è verificato il danno”, dovremmo nuovamente fare i conti con tutte e tre le clausole per il mobile d’epoca.

Senza dimenticare la clausola del testo A) che farebbe anche nel suo caso soccombere il risarcimento del grazioso mobile d’epoca.