La Corte di merito, nel ritenere che la condotta imprudente della danneggiata -consistita nel camminare sopra il tombino- integrasse il fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità con la cosa, ha descritto il tombino come poco sporgente e al centro di una zona del marciapiede dissestata emergente dalle foto come di colore più scuro, presumendo la conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata, che abitava a pochi metri di distanza; che, rispetto allo stato dei luoghi, ha ritenuto superflua qualunque altra attività istruttoria, mentre la ricorrente propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie, dando rilievo alla valutazione della necessità dell’intervento da parte dei vigili e all’obbligo che i tombini fossero posti a filo; il che naturalmente non esclude che l’incidente avrebbe potuto essere evitato da un incedere prudente della danneggiata.
Cassazione civile sez. VI, 15/04/2015 n. 7636