Il coordinatore per la sicurezza non può limitarsi a disporre l’esecuzione dei lavori secondo tempi e modalità tali da consentire lo svolgimento degli stessi in sicurezza, dovendo al contrario vigilare e intervenire direttamente e immediatamente per garantire la sicurezza dei lavoratori; è stata confermata la responsabilità del coordinatore per la morte di un apprendista, che, in orario serale, si trovava senza essere munito di cintura di sicurezza in una postazione che presentava notevoli rischi per l’assenza di parapetti di protezione, e da cui era successivamente caduto.
Il riferimento normativo è rappresentato, quanto ai compiti ed ai doveri del coordinatore per la esecuzione dei lavori, dal d.lgs. n. 494 del 1996, art. 5 (sostanzialmente riprodotto nel cit. T.U., art. 92 per la sicurezza del lavoro), che ad esso attribuisce compiti specifici e precisi obblighi, che lo indicano, come già detto, quale titolare di un’autonoma posizione di garanzia, che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica e che al esso affidano, oltre a compiti organizzativi, di coordinamento e di collegamento tra le diverse imprese nella realizzazione dell’opera, anche doveri di vigilanza. In particolare, per quanto qui interessa, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, il compito di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare il piano in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS; ed ancora, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni concernenti i temi della sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori.
Si tratta, quindi, anche di compiti definiti di “alta vigilanza” che, seppur non implicano necessariamente una continua presenza nel cantiere, devono tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l’incolumità dei lavoratori.
A tali compiti, la legge affianca specifici poteri di segnalazione al committente o al responsabile dei lavori di eventuali inosservanze, previa contestazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati; poteri che giungono fino alla sospensione delle lavorazioni nel caso di pericolo grave ed imminente.
Cassazione penale sez. IV, 14/10/2014 n. 19131