Le cauzioni per gli appalti rilasciate da soggetti non autorizzati determinano l’esclusione del concorrente; il «soccorso istruttorio» è utilizzabile per sanare l’esclusione a condizione che la cauzione sia stata comunque prestata al momento della presentazione dell’offerta; le stazioni appaltanti devono controllare sul sito della Banca d’Italia l’elenco dei soggetti legittimati a rendere cauzioni. Sono questa alcune delle indicazioni formate dall’Autorità nazionale anticorruzione con il comunicato del primo luglio 2015 che prende in esame il tema delle cauzioni (provvisorie e definitive) rilasciate per partecipare ad appalti pubblici che devono essere rese da soggetti autorizzati (fra poco meno di un anno entrerà in vigore l’albo unico degli intermediari). La materia riguarda le polizze fideiussorie presentate ai sensi degli artt. 75 e 113 del Codice dei contratti pubblici e la prima indicazione fornita dall’Anac è più che altro una raccomandazione a stazioni appaltanti e operatori economici: occorre verificare che le cauzioni siano rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia al seguente indirizzo (https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#).
Il comunicato chiarisce poi che «in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento». La causa di esclusione scatta in quanto, come già chiarì l’Authority tre anni fa determina n. 4 del 10.10.2012), l’art. 75 del Codice «presenta un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria configuri un adempimento necessario a pena di esclusione» e serve a garantire la serietà dell’offerta a tutela della pubblica amministrazione. Pertanto se la cauzione è un elemento essenziale dell’offerta «e non un mero elemento di corredo della stessa», ne discende anche l’obbligo di esclusione dell’offerta non corredata da idonea garanzia provvisoria. Si tratta però di ipotesi sanabile con il «soccorso istruttorio», ma a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta.