Consentire agli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato, prevedendo il rimborso delle spese legali da essi sostenute. È quanto si propone uno degli emendamenti al decreto «enti locali» (dl 78/2015) presentato dall’Anci. Ricordiamo che il provvedimento è all’esame del senato e giovedì scorso è scaduto il termine per la presentazione dei correttivi.
Fra quelli presentati dall’Associazione dei comuni, ce n’è uno che punta a modificare il comma 5 dell’art. 86 del Tuel. Tale norma, nel testo attualmente vigente, recita: «I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato».
Tale disciplina risulta alquanto carente, a differenza di quanto accade, ad esempio, per il personale dipendente, cui si applica l’art. 28 del Ccnl del Comparto regioni autonomie locali 14/9/2000. Sono quindi insorte notevoli incertezze applicative circa la possibilità di prevedere coperture assicurative per le spese legali sostenute dagli amministratori, anche qualora coinvolti in procedimenti giurisdizionali con esito assolutorio. In materia, inoltre, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l’estensione del citato art. 28 Ccnl anche ai politici (Consiglio di stato, sez. VI, sentenza n. 5367/2004), dall’altra ritengono invece applicabile per analogia quanto previsto dall’art. 1720 del codice civile, che regola il rapporto fondamentale esistente tra mandante e mandatario e l’obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l’espletamento dell’incarico ricevuto (Consiglio di stato, Sez. V, sentenza n. 2242/2000 e Consiglio di stato – Sez. III – parere n. 792/2004).
Sono intervenute inoltre alcune sezioni regionali della Corte dei conti – tra le quali, quella per la Lombardia, con il parere n. 86/2012 e quella per la Puglia, con la sentenza n. 787/2012 – che hanno affermato con decisione la validità del riferimento normativo di cui all’art. 1720 c.c., quale presupposto fondante il diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali.
Con l’emendamento proposto, invece, verrebbe introdotta una disciplina compiuta, che consentirebbe il rimborso in presenza delle seguenti condizioni: 1) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione; 4) assenza di dolo o colpa grave; 5) emanazione di un provvedimento di archiviazione.
In tal modo, si potrebbe restituire maggiore certezza all’intera materia, colmando definitivamente un vuoto normativo causa di disparità di trattamento e che rischia di rappresentare un forte disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.