di Dario Ferrara
Al bando le segnalazioni superficiali alla centrale rischi. La banca che invia alla vigilanza di Bankitalia una comunicazione illegittima, perché non fondata o troppo affrettata, circa lo stato di insolvenza dell’impresa, deve risarcire all’impresa stessa non solo il danno patrimoniale subito in termini di perdita degli affidamenti ma anche il danno morale derivante dallo stress che i manager dell’azienda devono sostenere per reperire finanziamenti alternativi. È quanto emerge dalla sentenza 15609/14, pubblicata il 9 luglio dalla prima sezione civile della Cassazione.
Disfunzione gestionale
Confermata la sentenza della Corte d’appello che liquida 100 mila euro all’azienda a titolo di danno non patrimoniale, oltre a ridurre il danno emergente e a escludere il lucro cessante.
In realtà il credito per il quale l’istituto di credito allerta la centrale rischi di via Nazionale è assistito da fideiussioni: non sussistono dunque i presupposti per far scattare la segnalazione, che non richiede certo l’insolvenza conclamata del debitore, ma non può partire soltanto in base alla mera esistenza di un credito. La liquidazione operata dalla Corte territoriale non comprende soltanto il danno all’immagine per l’azienda che è finita senza colpa sul libro nero di via Nazionale: il risarcimento, infatti, copre anche il patema d’animo che assale i manager quando si vedono ridurre gli affidamenti a causa dell’immeritato «stigma” di cattivo pagatore che mette in difficoltà l’azienda; attenzione, però: il ristoro non compensa la situazione esistenziale negativa degli amministratori, o lo stato psicologico in quanto tale, piuttosto costituisce una riparazione per la disfunzione gestionale: le energie psico-fisiche dei manager risultano tutte concentrate sulla ricerca del credito e sono dunque sottratte all’acquisizione di nuovi clienti oppure ordinativi. Il tutto a causa della condotta contraria a buona fede dell’istituto di credito, che concede un solo giorno per il rientro in modo da precostituire le condizioni per la segnalazione alla centrale rischi. Nessun dubbio, infine, che il risarcimento del danno morale da stress possa essere riconosciuto anche alla persona giuridica, oltre che a quella fisica, laddove incide su di una situazione giuridica dell’ente assimilabile ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. La liquidazione è giocoforza guidata da criteri equitativi, dal momento che non può essere effettuata con una valutazione monetaria fondata su criteri di mercato.
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