A norma dell’art. 1737 cod. civ., il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie; si tratta, come da pacifico insegnamento anche della dottrina, di un mandato senza rappresentanza. Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o in parte, l’esecuzione del contratto di trasporto, si porranno a suo carico gli obblighi del vettore (ipotesi dello spedizioniere vettore, di cui all’art. 1741 cod. civ.).
La giurisprudenza ha affermato più volte che, affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell’art. 1741 cod. civ., è necessario che egli assuma l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell’operazione complessiva.
La giurisprudenza ha anche avuto modo di chiarire che la polizza di carico assume la veste di titolo di credito che dà diritto alla consegna delle merci trasportate, sicché il legittimo portatore di tale polizza ha titolo per promuovere l’azione cartolare contro il vettore per la perdita o per i danni subiti dalla merce trasportata
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 20 giugno 2014, n. 14089