Nulla cambia per i soggetti Ires almeno con riguardo ai dividendi. Per tali soggetti i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare. Nessuna modifica è prevista sul punto. Occorre sottolineare che in tale ipotesi i dividendi subiscono una doppia tassazione a livello economico (anche se non giuridico), una prima volta in capo alla società erogate ed una seconda in capo al socio.
Nel caso in cui il percettore sia una società di capitali infatti gli utili incassati concorrono a formare il reddito d’impresa in misura pari al 5% del loro ammontare, senza applicazione di alcuna ritenuta. In altri termini, pari a 100 il dividendo percepito, occorrerà operare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione diminuzione pari a 95, il che equivale a dire che il 5% del reddito distribuito sconta una doppia imposizione (anche in ipotesi di opzione per il consolidato nazionale ex art. 117 del Tuir). Fa eccezione a quanto sopra il regime della trasparenza (artt. 115 e 116 del Tuir), che consegue l’effetto di sterilizzazione completa rendendo ininfluente in carico alla partecipata il reddito prodotto. Lo stesso è infatti trasferito in capo ai soci partecipanti.
Da un punto di vista contabile il codice civile non detta regole stringenti sul tema. Ciò ha permesso di dare rilevanza ai dividendi nelle scritture contabili in base a due criteri alternativi:
1) per cassa, ossia nell’esercizio in cui i dividendi sono incassati;
2) per competenza, ossia nell’esercizio in cui si formano i dividendi poi distribuiti o anche nell’esercizio in cui è deliberata la distribuzione.
In base a delle non recenti prese di posizioni della Consob (si veda la delibera del 16.3.95) ambedue i criteri paiono avere legittimità e parrebbe pertanto lasciato alla libera scelta della società partecipante l’opzione in merito al criterio di registrazione adottabile. In realtà i principi di redazione del bilancio portano a ritenere la contabilizzazione per cassa non coerente con i suddetti principi così da aderire a quanto sottolineato da autorevole dottrina secondo cui in base alla «la disciplina civilistica del bilancio, i dividendi devono sempre essere contabilizzati per competenza, e non «per cassa»».
Ciò detto occorre poi superare un ulteriore problematica.
Il criterio della competenza può essere interpretato in una duplice accezione:
a) competenza determinata in base al periodo di maturazione degli utili distribuiti;
b) competenza determinata in base al momento in cui sorge il diritto alla percezione dell’utile, ossia alla data della delibera di distribuzione.
Il primo criterio viene di massima utilizzato quando la partecipazione è valutata con il criterio del patrimonio netto. Trattasi di un metodo consentito per la valutazione delle partecipazioni in società controllate o collegate, sulle quali si esercita un’influenza rilevante o significativa. In sintesi, gli utili dell’esercizio X della partecipate sono rilevati nel medesimo esercizio anche nel bilancio della partecipante (purché naturalmente il bilancio della partecipata sia approvato prima di quello della partecipante).
Il secondo criterio viene utilizzato quanto la partecipazione è valutata al costo di acquisto, che rappresenta il metodo canonico di iscrizione dei titoli posseduti. Come detto, in tale fattispecie il dividendo viene rilevato al momento del sorgere del credito a seguito della delibera di distribuzione, indipendentemente dall’effettivo incasso (che potrà anche avvenire nell’esercizio successivo). Quale contropartita si rileverà un credito verso la società partecipata, mentre il dividendo a conto economico verrà iscritto alla voce C.15-Proventi da partecipazioni, sia che la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, sia che compaia tra l’attivo circolante.
L’adozione del criterio di cassa rappresenterebbe una semplificazione. Infatti, accogliendo il criterio di competenza, occorrerebbe poi riconciliare l’importo dei dividendi iscritto a bilancio con l’importo imponibile ai fini fiscali (5% nel caso di società di capitale), operando nei due esercizi le necessarie variazioni fiscali in diminuzione (nell’esercizio di competenza) ed in aumento (nell’esercizio di incasso). Inoltre occorrerà calcolare le imposte differite sul 5% del dividendo iscritto in bilancio per competenza, ma non ancora incassato. Naturalmente la rilevazione sarà fatta esclusivamente con riferimento all’Ires, in quanto la posta risulta neutra ai fini Irap, trattandosi di un provento di natura finanziaria.