Per il personale scolastico, le disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n.90, nel testo licenziato dalla I- commissione affari costituzionali nella seduta notturna di venerdi 25, e da oggi all’esame dell’aula di Montecitorio per la conversione in legge, presentano aspetti sia positivi che negativi.
Positive, seppur con qualche riserva, sono le soluzioni individuate per la questione di quota 96, ossia i 4 mila docenti rimasti bloccati nelle maglie della riforma Fornero per un mero errore sul calcolo dell’anno di servizio, e per migliorare il trattamento pensionistico delle donne che sono andate in pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.
Negativa è, invece, la conferma che il trattamento di fine rapporto (buonuscita) sarà corrisposto non solo al momento in cui il soggetto appartenente a quota 96 avrà maturato il diritto secondo le disposizioni di cui all’art. 24 del decreto legge 201/2011(sessantasei anni e tre mesi di età, per la pensione di vecchiaia e quarantadue anni e sei mesi di contribuzione, se uomo e quarantuno anni e sei mese, se donna per la pensione anticipata), ma anche secondo le modalità previste a legislazione vigente (a rate, se l’ammontare della buonuscita supera i 50.000 euro lordi, non prima di sei mesi, dodici mesi o 24 mesi dalla data di cessazione dal servizio a seconda della natura della cessazione dal servizio).
Per quando riguarda la possibilità per tutto il personale scolastico di essere trattenuto in servizio oltre i limiti di età, il testo licenziato dalla commissione conferma l’abrogazione, senza alcuna eccezione o deroga, delle norme in vigore che prevedono invece la possibilità, a discrezione dell’amministrazione scolastica, di trattenere in servizio il personale che lo chiede per un massimo di un biennio.
Un’altra novità introdotta al dl del ministro Marianna Madia riguarda la modifica del comma 11 dell’art. 72 del decreto legge 112/2008.
La facoltà dell’amministrazione scolastica di risolvere il rapporto di lavoro viene estesa infatti anche ai dirigenti scolastici, con preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di una anzianità anagrafica (62 anni) che possa dare luogo a riduzione percentuale della pensione( 1 per cento per il primo e il secondo anno inferiore a 62, 2 per cento per ogni altro anno precedente). Sempre in tema di riduzioni percentuali, il testo che si sta commentando dispone che tali riduzioni non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva, come in precedenza indicato, entro il 31 dicembre 2017.
Il diritto alla pensione con i requisiti richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 (sessanta anni di età e trentasei di contribuzione o sessantuno anni e trentacinque di contribuzione oppure indipendentemente dall’età anagrafica, quaranta anni di contribuzione) viene esteso anche al personale della scuola che tali requisiti aveva maturato entro il 31 agosto 2012, personale invece escluso dal predetto art. 24. Lo dispone l’art. 1 bis del testo del decreto legge 90/2014 licenziato dalla commissione affari costituzionali che ha in tal modo riconosciuto l’errore commesso dal legislatore nell’escludere circa 4 mila docenti dal beneficio avendolo limitato al personale che tali requisiti aveva maturato entro il 31 dicembre 2011.
Le riserve alle quali si faceva riferimento in premessa attengono ai tempi e alle modalità di applicazione della predetta disposizione. Molti sono infatti gli interrogativi al momento di difficile risposta. Soprattutto: il decreto legge di cui trattasi sarà convertito in legge in tempo utile per consentire ai beneficiari di presentare la domanda di cessazione dal servizio e di accesso al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2014 con i benefici di cui al comma 9 dell’art. 59 della legge 449/1997( liquidazione della pensione dal 1° settembre 2014)?
L’Inps emanerà le disposizioni applicative prima della scadenza del 31 agosto 2014, termine ultimo, a normativa vigente, per consentire agli interessati di presentare la domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2014? Quanti saranno gli interessati che presenteranno la domanda?
A quest’ultimo interrogativo, neppure una risposta meramente indicativa sarebbe ipotizzabile. Di certezza, una volta convertito in legge il decreto 90, ci sarà solo il riconoscimento di un diritto. Come e quando esercitarlo rimane legato alle risposte che soprattutto l’inps dovrà fornire agli interrogativi che la nuova norma pone.
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