La lesione del diritto alla riservatezza determina un illecito ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. al quale, tuttavia, non consegue un’automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio morale o patrimoniale essere comunque provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l’entità ed a prescindere anche dalla difficoltà della relativa prova. Il che, tra l’altro, è del tutto logico, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento.
Non potrebbe giungersi a diversa conclusione, del resto, neppure se si identificasse il danno in questione in termini di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, poiché la sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 delle Sezioni Unite, nell’ammettere la risarcibilità della lesione di siffatti diritti e nel tracciarne rigorosamente i confini, ha contestualmente riconosciuto che l’esistenza del relativo danno deve comunque essere provata dal danneggiato
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 3 luglio 2014 n. 15240