Il recente provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) porta ad ulteriori riflessioni anche in merito alla questione della “titolarità” dei dati del cliente, ponendosi, su questo specifico ambito, in aperto contrasto con la sentenza n. 875/2014 del Tribunale di Milano, secondo la quale “tutta la clientela che viene, così procurata, è da considerare patrimonio esclusivo dell’assicuratore per cui essa è stata procurata e, dopo la cessazione dei rapporti, l’agente non può tentare di distrarla a favore di altri assicuratori concorrenti”.
Al momento attuale permangono tendenze contrastanti che hanno diverse visioni dell’attività degli intermediari.
Da una parte l’Antitrust ritiene che i comportamenti delle compagnie debbano cambiare per favorire la concorrenza attraverso l’attività degli intermediari, che deve essere da stimolo alla competizione sulla qualità e sul prezzo. La domanda è però: come fanno gli intermediari ad essere da stimolo se non possono utilizzare l dati dei clienti in loro possesso?
Sul fronte della giurisprudenza sta emergendo un nuovo orientamento che sostiene che i dati dei clienti sono di loro esclusiva e il loro utilizzo da parte degli agenti costituirebbe una violazione del diritto di proprietà industriale della compagnia sui dati personali e contrattuali dei propri clienti.
La titolarità dei dati personali dei clienti ed i dati relativi ai contratti sono cose ben distinte: mentre i primi possono essere anche acquisiti dall’Agente per il trattamento “in proprio”, i secondi sono e restano nel patrimonio aziendale della Compagnia, e costituiscono oggetto di specifica tutela ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.
Ne ha affrontato il tema di recente anche ANAPA, che ha riportato in una newsletter rivolta agli associati anche un dispositivo di ordinanza cautelare del Tribunale di Genova per violazione del diritto di proprietà industriale e/o del diritto di autore da parte di alcuni intermediari di Ina-Assitalia nell’utilizzo dei dati personali e contrattuali dei clienti nonché un approfondimento del consulente legale Andrea Bullo, che fa emergere tutti i nodi racchiusi nella concezione di uno stretto rapporto fiduciario esclusivamente tra agente e cliente, sulla base della quale si fonda, in parte, anche la recente delibera Antitrust.
ASSINEWS, che aveva affrontato questo tema in un recente workshop, ci tornerà a settembre, alla luce delle novità emerse e dei recenti sviluppi.