Il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno non può essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa, perché tale criterio è matematicamente – prima ancora che giuridicamente – scorretto. Il danno in esame va, invece, correttamente liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto (espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione) per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. montante di anticipazione, e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro. Trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria va fissata nel momento in cui il danno si è verificato; tale momento, per il danno da invalidità permanente parziale che sia successivo ad un periodo d’invalidità temporanea liquidato separatamente, deve essere individuato non nella data dell’infortunio, ma nel momento in cui è cessata l’invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, 19 giugno 2014, n. 13945