A cura di Sonia Lazzini
Il Consiglio di Stato – decisione numero 3811 del 15 luglio 2013 – ha appena finito di affermare che vige “l’obbligo dell’Amministrazione di esporre in modo chiaro e lineare gli adempimenti documentali richiesti”.
E cosa fa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori Lavori, servizi e forniture?
Fornisce alcune indicazioni riguardo alle modalità di presentazione della garanzia provvisoria che – già da una prima lettura – lasciano basiti gli operatori che dal 2006 (quindi non da ieri! per non tacere degli insegnamenti del “mitico” articolo 30 della Merloni) si trovano a interpretare la disposizione di cui all’articolo 75 del codice dei contratti.
La nostra Authority infatti sembra ignorare completamente gli orientamenti giurisprudenziali (e forse anche le novità legislative) – vecchi, consolidati e alcuni recentissimi (vedi interpretazione del principio della tassatività delle cause di esclusione) – e di conseguenza al posto di fornire un adeguato strumento semplificativo, ci offre uno spaccato della peggior approssimazione che mai potevamo aspettarci!
PS: giusto per non farci mancare nulla, è stata anche ignorato, per quanto riguarda il differimento operatività garanzia globale di esecuzione (30 giugno 2014), quanto disposto dall’articolo 21 del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
L’analisi integrale nell’allegato