Antiriciclaggio, Consob copia Banca d’Italia. Nuove e dettagliate norme per un’adeguata verifica della clientela anche per i promotori finanziari. A prevederle, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del dlgs 231/07, la Commissione Consob con lo schema di provvedimento posto in consultazione pubblica nei giorni scorsi. L’autorità di vigilanza, in modo certamente sintetico ma efficace, propone di prevedere che i promotori finanziari debbano assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti, prima dal dlgs 21 231/07, poi dalle relative disposizioni attuative, partendo dall’osservazione delle misure, delle modalità e delle procedure interne, previste dall’intermediario per il quale prestano la propria attività per il proprio personale.
Nella nota esplicativa che accompagna la proposta di delibera, Consob ricorda che i promotori finanziari iscritti nell’albo, previsto dall’art. 31 del testo unico della finanza nel novero degli «altri soggetti esercenti attività finanziaria» (art. 11, comma 3, lett. a), del dlgs 231/07), in quanto tali, sono destinatari degli obblighi previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge Antiriciclaggio.
In qualità di autorità di vigilanza dei promotori finanziari, Consob intende quindi emanare una disciplina minimale finalizzata a stabilire che i promotori finanziari devono osservare pienamente, ai fini degli adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica della clientela, le misure, le modalità e le procedure interne previste dagli intermediari (banche, sim, sgr ecc.) per i quali prestano la propria attività. Al fine di evitare duplicazioni di normative, Consob intende quindi considerare applicabile ai promotori la normativa dettata da Banca d’Italia con il provvedimento del 2 aprile scorso.
Promotori e relative associazioni avranno tempo sino al 15 settembre per inviare le loro osservazioni a Consob. Le nuove disposizioni entreranno in vigore l’1 gennaio 2014.
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