Pagina a cura DI MARILISA BOMBI
Stipulare un’assicurazione è una facoltà e non un obbligo. E, di conseguenza, la polizza proposta per l’annullamento del viaggio dal sito web, che offre in vendita biglietti di aereo, deve essere formalmente scelta dall’internauta con l’opzione opt-in. Perché la scelta opt-out (cioè l’attivazione automatica che l’utente deve deselezionare) è vietata dal diritto comunitario. Infatti, il costo del biglietto aereo può comprendere soltanto il prezzo del volo, le tasse ed i diritti e non anche gli eventuali servizi aggiuntivi che devono essere, pertanto, specifi – catamente inseriti tra le possibili facoltà di scelta del cliente on line. La Corte di giustizia dell’Unione europea si è occupata della trasparenza dei prezzi dei siti web che offrono in vendita biglietti aerei, nella causa C-112/11 ebookers. com/Deutschland GmbH, la cui sentenza è stata depositata ieri, 19 luglio. La questione è stata sollevata da un’associazione di consumatori che ha chiesto al tribunale tedesco di far cessare la pratica di includere automaticamente l’assicurazione sull’annullamento nella tariffa del volo. È in tal contesto che la Corte d’appello di giustizia di stabilire se i prezzi dei servizi forniti da terzi ma fatturati al cliente dalla medesima società che propone il volo, sia o meno conforme al Regolamento (Ce) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, che contiene le norme per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Perché i servizi aggiuntivi, ovvero i «supplementi di prezzo opzionali», devono essere proposti sulla base di un’operazione accettazione. Tale requisito, precisa la Corte, è diretto a impedire che il cliente sia indotto ad acquistare servizi complementari non indispensabili al volo stesso, a meno che non scelga espressamente di acquistarli e di pagarne il supplemento di prezzo. Del resto, afferma la sentenza, il citato Regolamento 1008/2008 mira a garantire proprio l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei e contribuisce del cliente. In pratica, «i supplementi » sono relativi ai servizi che completano il servizio aereo stesso, ma non sono né obbligatori né indispensabili ai fi ni del volo; ed il cliente può, quindi, di conseguenza, scegliere se accettarli o rifi utarli. Ed è proprio perché il cliente può esercitare la scelta che il diritto dell’Unione richiede che i supplementi debbano essere comunicati in modo trasparente e procedura di prenotazione, via web, e che essi devono essere oggetto di un’operazione esplicita di accettazione. La Corte di giustizia dell’Unione sottolinea, poi, che sarebbe in contrasto con l’obiettivo di tutela del cliente subordinare detta tutela alla circostanza che il servizio opzionale sia fornito da una compagnia aerea oppure, invece, da un’altra società giuridicamente distinta.