Il 3 luglio 2012 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento, che riportiamo in allegato, per migliorare la trasparenza e la comparabilità dei prodotti di investimento preassemblati (c.d.”PRIPs”) acquistabili da investitori al dettaglio, che fa parte di un ampio pacchetto legislativo destinato a ripristinare la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari.
La normativa esistente, infatti, differisce a seconda della forma giuridica del prodotto e del canale di distribuzione, pertanto l’obiettivo della Commissione è di stabilire un livello di protezione degli investitori al dettaglio che non cambi in funzione della forma giuridica del prodotto o del canale distributivo, attraverso
quindi un approccio orizzontale che sostituisca l’attuale frammentazione settoriale.
La proposta di regolamento riguarda, in particolare, l’informativa precontrattuale lasciando l’implementazione delle disposizioni sul collocamento alla revisione in corso delle direttive settoriali (MiFID e direttiva sull’intermediazione assicurativa).
La Commissione introduce, innanzitutto, una definizione di prodottod’investimento preassemblato che include i prodotti con garanzie di capitale e quelli per i quali, oltre al capitale e un rendimento minimo prefissato, viene garantito un ulteriore rendimento legato all’andamento di determinati fondi collegati al contratto. La fattispecie è assimilabile ai nostri prodotti vita “tradizionali” di risparmio garantito, ma non comprende, invece, i titoli a reddito fisso, i depositi remunerati, i prodotti assicurativi che presentano un valore di riscatto non esposto alle fluttuazioni di una o più attività sottostanti né valori di riferimento, gli schemi pensionistici aziendali o professionali e i prodotti pensionistici per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e per i quali il lavoratore non può scegliere il fornitore del prodotto pensionistico.
Secondo l’articolato proposto, ai “PRIPs” dovrà applicarsi una informativa precontrattuale basata su principi di trasparenza, già oggi presenti nella scheda prodotto prevista per gli OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). Gli investitori al dettaglio dovrebbero sempre ricevere informazioni brevi, comparabili e standardizzate attraverso il “documento contenente le informazioni chiave” (c.d. KID – key investment document), che dovrà essere elaborato dall’ideatore del prodotto d’investimento.
La proposta precisa gli elementi essenziali del prodotto d’investimento che devono essere descritti nel KID: l’identità dell’ideatore e del prodotto, la natura e le sue caratteristiche principali, compresa l’eventuale possibilità di perdita del capitale da parte dell’acquirente, il profilo di rischio e di rendimento del prodotto,
i costi e le pertinenti informazioni sul rendimento passato. Per prodotti specifici possono essere incluse altre informazioni e, per i prodotti pensionistici privati, dovrebbero essere fornite informazioni circa i possibili risultati futuri. Per agevolare la comparabilità, la proposta stabilisce un formato comune per il
documento e l’ordine delle sezioni di cui esso si compone, lasciando ad atti delegati il compito di precisarne i requisiti.
Dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore la Commissione procederà ad un riesame del regolamento per verificare l’efficacia delle misure.
Il provvedimento, che inizierà in settembre il suo iter di approvazione, dovrebbe essere adottato entro il prossimo anno ed applicarsi entro due anni dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fonte: ANIA