DI FABRIZIO VEDANA
Il riscatto, totale o parziale, della polizza estera offerta in Italia in Libera prestazione di servizi (Lps) e detenuta tramite la fiduciaria non genera l’obbligo, a carico del sostituto d’imposta (i.e. della fiduciaria) di compilare la causale R del quadro SO del Modello 770. Lo precisa Assofi duciaria nella circolare Com_2012_068 diffusa ieri alle associate e nella quale si individuano anche le situazioni in presenza delle quali il quadro SO va invece compilato. La citata segnalazione risulta ancor più rilevante rispetto al passato alla luce dell’introduzione dell’Ivafe ovvero dell’imposta patrimoniale sulle attività fi nanziarie estere. La polizza estera non più intestata alla fi duciaria (e quindi reintestata al fi duciante) o sulla quale la fi duciaria non ha più la delega all’incasso si deve, infatti, considerare detenuta all’estera e come tale assoggettata, a partire dall’anno fi scale 2011, alla citata imposta patrimoniale pari all’1 per mille. La circolare chiarisce poi che in caso di riscatto l’intermediario italiano pur non dovendo fare il quadro SO dovrà comunque procedere alla rilevazione e alla segnalazione dei trasferimenti (dall’estero verso l’Italia) relativi ai redditi di capitale non soggetti a ritenuta di cui all’articolo 26 del dpr 600/1973 ossia tali operazioni di riscatto dovrebbe essere oggetto di monitoraggio ai sensi del dl 167/1990. Il modello 770, quadro SO, codice R, dovrà invece essere compilato nei seguenti casi: – reintestazione della polizza amministrata fi duciariamente ovvero nel caso di cambio di contraenza a favore del mandante; – revoca della delega all’incasso precedentemente conferita alla fi duciaria. Viene assimilata a una revoca anche l’eventuale riscossione dell’indennità di polizza da parte di un soggetto diverso dalla fi duciaria inizialmente delegata a tale fi ne. Non andrà, invece, compilato il quadro SO mediante l’utilizzo del codice «R» in caso di: – riscatto (totale o parziale) della polizza estera amministrata dalla fi duciaria, anche in forza di un mandato senza intestazione (cosiddetto mandato ad amministrare); – riscatto eccedente la concorrenza del premio versato, o comunque ove venga riconosciuto una quota di reddito, lo stesso reddito sarà oggetto di monitoraggio valutario ai sensi dell’articolo 1 del dl 167/1990.