Riceviamo e pubblichiamo di seguito i commenti di ANIASS al documento di consultazione ISVAP 49/2012 relativo all’obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto.
Sullo schema di regolamento n. 49 del 2012.
L’ANIASS (Associazione Nazionale Intermediari Assicurativi), che da diversi anni è stata costituita per affiancare gli intermediari assicurativi, desidera innanzi tutto ringraziare per l’opportunità che viene offerta di commentare la bozza dello schema di Regolamento in oggetto.
Ritiene, pertanto, necessario provvedere alle seguenti osservazioni sullo schema di Regolamento di che trattasi con particolare riferimento all’art. 6.
Osservazioni
Il nuovo schema di Regolamento, che è stato elaborato dall’Isvap in attuazione dell’art. 34 comma 3 / bis del decreto legge 24/01/12 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, ha in se alcuni aspetti che meritano, prima che si giunga alla definitiva attuazione, una approfondita analisi.
In particolare l’art. 6 (informativa al cliente sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali) vorrebbe che gli intermediari assicurativi, nell’attività di distribuzione di prodotti relativi all’assicurazione obbligatoria per RCA , forniscano al cliente, prima della stipula o del rinnovo, almeno tre preventivi personalizzati, rilasciati da imprese appartenenti a diversi gruppi assicurativi, nonché le relative note informative. Quest’obbligo – per il quale sono state previste gravi sanzioni in solido con la società mandante, nel caso in cui venga disatteso -, secondo la nostra Associazione, comporterà un pesante onore nei confronti della categoria degli intermediari che, per ogni singolo cliente, sia alla stipula di un nuovo contratto che all’eventuale rinnovo, sarebbero costretti a sopportare un notevole aggravio di tempi e costi.
Infatti, per far fronte alla redazione dei tre preventivi richiesti, alle spese per la redazione materiale dei preventivi stessi, devono aggiungersi le spese per il costante e necessario aggiornamento professionale sulle condizioni contrattuali praticate dalle altre Compagnie, per le quali un intermediario mono mandatario non opera.
Il presente schema di regolamento inoltre, ha in se un profondo disequilibrio tra ciò a cui viene obbligato l’intermediario e le imprese che operano direttamente nel mercato senza intermediazioni. Queste ultime secondo l’art. 5 comma 1, del regolamento sono tenute a indicare ai clienti, sui propri siti internet aziendali, in modo visibile, la possibilità di procedere alla comparazione delle offerte relative all’assunzione RCA tramite il servizio di comparazione ”Tuopreventivatore”.
Quanto detto appare verosimilmente illogico atteso che mentre da una parte il cliente ha un rapporto diretto con l’intermediario, che è costretto a redigere, consegnare e conservare i tre preventivi, dall’altra viene informato, solo, sulla possibilità di procedere alla comparizione delle offerte.
Tutto ciò premesso, la nostra associazione ritiene che il regolamento in oggetto debba essere modificato per ciò che riguarda quanto sopra analizzato, atteso che la novella non presenta, per come detto, alcuno aspetto migliorativo, ma anzi aggrava la posizione degli intermediari senza alcun beneficio per il cliente. Si insiste a che la normativa prevista dall’art. 5 relativa alle imprese che non si avvalgono di intermediari venga estesa a quest’ultimi in parziale modifica dell’art. 6.
Si ritiene, comunque, in subordine, valida la proposta formulata dall’ANIA e da una parte delle associazione dei consumatori che si basa su di un’informativa standardizzata con la consegna di tre preventivi tipo. Tale soluzione avrebbe il vantaggio di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli intermediari e di fornire ai consumatori una informativa più ampia sul posizionamento di tutte le imprese operanti nel ramo r.c. auto.
Nel rimare a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Cosenza lì 25 luglio 2012
Franco Ferro Presidente “ANIASS”