Property

Autore: Gerardo Marrese
ASSINEWS 233 – luglio-agosto 2012

Il D.L. 59/2012 – Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, pubblicato sulla G.U. n.113 del 16/5/2012, ha avuto immediatamente il battesimo di fuoco con la serie di terremoti che ha colpito l’Emilia a partire dal 20 maggio.
Infatti, la prima disposizione del Consiglio dei Ministri è stata prontamente adottata con l’aumento dell’accisa sui carburanti di 2 centesimi a litro.1

L’art. 2 del decreto stabilisce l’avvio di un regime assicurativo su base volontaria per la copertura dei rischi derivanti dalle calamità naturali sui fabbricati attraverso l’estensione a tali rischi delle polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danni a fabbricati di proprietà dei privati.
Le modalità ed i termini del regime assicurativo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, sono demandati a un provvedimento attuativo che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (16/8/2012).
La facoltà dei privati di assicurarsi direttamente per garantire i danni causati da eventi catastrofali non è una novità, in quanto, al di là del disposto dell’art. 1912 c.c.,2 già da tempo, almeno per il settore industriale, questi rischi si sono assicurati senza eccessiva difficoltà, salvo le opportune e necessarie valutazioni delle compagnie, soprattutto attente a non superare i limiti imposti dai trattati di riassicurazione relativamente alle concentrazioni territoriali.

L’assicurazione degli stessi rischi per tutta l’edilizia residenziale (e di conseguenza per il contenuto delle abitazioni), salvo rare eccezioni, non rientrava nelle prestazioni offerte dalla quasi totalità del mercato assicurativo.
I tre mesi previsti per l’emanazione del regolamento sono indispensabili per l’acquisizione di elementi per la valutazione degli effetti derivanti dall’introduzione del regime assicurativo ed in particolare:
a) mappatura del territorio per grado di rischio;
b) stima della platea dei soggetti interessati;
c) dati percentuali sull’entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.

Ora, però, i criteri cui fa riferimento il D.L. per definire modalità e termini del regime assicurativo lasciano ampio margine alla discrezionalità (e se le parti non sono obbligate il percorso assicurativo diventa particolarmente impervio) perché, pur ribadendo l’esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati (punto b dell’art. 2 comma 2 del D.L.):
• il privato ha la facoltà di assicurarsi potendo contare unicamente su eventuali agevolazioni fiscali sul costo assicurativo (art. 2, comma 2 punto c)3
• non è previsto obbligo per le compagnie a prestare queste coperture.

Le caratteristiche costruttive dell’edilizia residenziale sono certamente già note agli assicuratori, così come la loro vulnerabilità, per cui il problema non è tanto la mappatura del territorio, quanto piuttosto la simulazione dei premi da raccogliere laddove la platea dei soggetti interessati deve fare i conti con le difficoltà economiche presenti e future, per i costi di una eventuale messa in sicurezza – anche senza raggiungere gli standard dei criteri attuali – non solo per eventi sismici, ma anche per altre tipologie di eventi catastrofali (frane, esondazioni, alluvioni ecc.). Per cui, anche se particolarmente sensibile al rischio, l’utenza non dispone delle risorse finanziare per farvi fronte e per assicurarsi.
La sperimentazione su base volontaria dell’assicurazione proposta all’art. 2 del decreto, in mancanza di incentivi fiscali molto appetibili e finanziamenti adeguati, è puramente aleatoria in quanto:
1) non porta alla riduzione della vulnerabilità diffusa;
2) non determina un allargamento effettivo della quantità di immobili assicurati;
3) non incentiva la diffusione dell’assicurazione nelle zone a medio-bassa sismicità.

L’iniziativa, certamente interessante, così come delineata non permetterebbe di raggiungere ass233_property_fagliauna massa sufficiente di risorse.
D’altronde, anche il ricorso ad una qualsiasi forma di obbligatorietà sarebbe oggi improponibile per l’attuale situazione dell’economia e per il livello di tassazione degli immobili già esistente.

Il panorama attuale delle compagnie che assicurano il rischio terremoto in abbinamento dell’assicurazione della casa e del suo contenuto è veramente esiguo, potendosi annoverare tra queste il Gruppo Generali, AXA, Poste Assicurazioni relativamente ai titolari di un conto Banco- Posta ed i Lloyd’s. È chiaro che al momento è sospesa l’assumibilità di rischi ubicati in Emilia e nelle province di Mantova e Rovigo. Ma, al di là della situazione contingente, sembra opportuno entrare nel merito della prestazione garantita esaminando la normativa cui tutte le compagnie ricorrono e che è trasferita senza sostanziali modifiche dal settore industriale.
La definizione di terremoto come sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuta a cause endogene è comune a tutte le polizze prese in esame. ass233_property_macerie2
Ad essa è abbinata la definizione di “singolo rischio” come la sommatoria dei danni causati dalle scosse registrate nelle 72 (per alcuni 48) ore successive ad ogni evento.
Nel caso dell’Emilia la prima scossa è avvenuta il 20 maggio (con il relativo sciame sismico), mentre le scosse del 29 maggio e del 3 giugno non solo, a termini di polizza, sono due nuovi eventi, ma, in tal senso, si sono pronunciati gli stessi esperti attribuendoli all’apertura di nuove faglie.
Sic stantibus rebus, si può affermare che ci sono stati tre terremoti, ai quali andranno applicate tre franchigie, fermo il limite massimo per anno (che di norma è pari al 50% della somma assicurata per ciascuna partita).
Sia nella polizza delle Assicurazioni Generali che in quella dei Lloyd’s, ma, in ogni modo, sempre nelle dichiarazioni rese dall’assicurato all’atto della sottoscrizione della polizzaass233_property_macerie3 (quindi nelle informazioni poste alla base dell’accettazione del rischio unite alla descrizione della caratteristiche costruttive dell’immobile) è detto esplicitamente che il fabbricato “è in buone condizioni di statica”.
Dopo il terremoto del 20 maggio i fabbricati dichiarati inagibili, certamente non sono rimasti in “buone condizioni di statica” anche quando i danni fossero risultati limitati, consentendone certamente il ripristino. La nuova situazione, con il conseguente aggravamento del rischio, va ad intercettare una condizione di “inassicurabilità” del rischio esplicitamente dichiarata dall’assicuratore e, quindi immediatamente operativa.
Fino ad oggi per gli eventi sismici che si sono succeduti in Italia e di cui si ha documentazione probatoria, le scosse principali si sono distanziate di mesi, tempo in cui eventuali fabbricati, divenuti inagibili, potevano già essere stati rimessi in sicurezza, così che le polizze, se non disdettate, rimanevano pienamente operative. ass233_property_macerie4
Di fronte ad un rifiuto dell’assicuratore ad indennizzare i danni degli eventi successivi, all’assicurato rimarrebbe la possibilità di invocare il disposto dell’art. 1367 del c.c.,4 ma, per quanto detto al comma precedente, avrebbe scarse possibilità di successo sia perché l’assicuratore, nella realtà, non nega la sua prestazione per il primo evento (quindi la clausola ha operato ed il contratto è stato onorato) e poi perché solo le nuove condi zioni oggettive del rischio avrebbero determinato l’inassicurabilità. Resta, infine, ancora da osservare – qualora in qualche modo si superasse questo scoglio – il fatto che la ricostruzione, dopo l’evento, rimane soggetta all’applicazione della nuova normativa antisismica che, di per sé, comporta una maggiorazione dei costi il cui differenziale rimane a carico dell’assicurato, anche quando la polizza sia stata stipulata con la clausola “valore a nuovo”, in quanto sono questi costi sono esplicitamente esclusi oppure rappresentano una “miglioria” delle caratteristiche costruttive dell’immobile che non sono comprese nella somma assicurata.


1 Il nuovo comma 5-quinquies della L. 24/02/1992 n. 225 e successive modificazioni stabilisce che si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile obbligatoriamente reintegrato in pari misura mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell’elenco allegato alla legge, corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall’aumento, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante nella misura, comunque, non superiore a cinque centesimi al litro.

2 Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari

3 Incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell’assicurato.

4 Art. 1367 Conservazione del contratto Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).