L’ISVAP intende svolgere un’analisi volta a verificare la corretta applicazione del comma 1bis dell’art. 48 del regolamento 5/2006 entrato in vigore lo scorso 2 aprile 2012, che vieta agli intermediari di assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso rapporti di gruppo o di affari propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.
Ciò per verificare sia l’eventuale permanere di situazioni di indebita commistione di ruoli in capo al medesimo soggetto o a soggetti comunque legati tra loro da rapporti partecipativi o commerciali, sia i livelli provvigionali e ledisposizioni che codeste imprese hanno impartito alla propria rete distributiva per
scongiurare il rischio di violazione anche indiretta del divieto medesimo.
L’ISVAP chiede alle imprese di trasmettere le seguenti informazioni:
– accordi distributivi in essere con intermediari iscritti nella Sezione D del RUI antecedentemente all’entrata in vigore della recente normativa e numero dei suddetti accordi revocati in conseguenza dell’entrata in vigore della normativa in questione;
– accordi distributivi sottoscritti con intermediari iscritti nella Sezione D del RUI successivamente alla data del 2 aprile 2012;
– denominazione commerciale del prodotto e sintetica descrizione delle coperture offerte con indicazione del ramo assicurativo;
– tipologia contrattuale (individuale o collettivo);
– obbligatorietà della copertura ai fini dell’erogazione del finanziamento e/o del mutuo;
– polizze connesse a mutui e ad altri finanziamenti emesse nel periodo dal 2 aprile al 30 giugno 2012, con specificazione:
– di quelle in cui risulti come beneficiario o vincolatario un intermediario, iscritto nella Sezione D del RUI, con indicazione della ragione sociale dello stesso;
– dell’intermediario (iscritto nelle Sezioni A, B o D del RUI) che ha intermediato le polizze in questione;
– dell’aliquota provvigionale media riconosciuta.
Dovrà inoltre essere fornita copia in formato pdf delle istruzioni diramate alla propria rete distributiva per garantire il rispetto della normativa.