Con Provvedimento n. 2988 del 2 luglio 2012 l’ISVAP ha disposto nei confronti di Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. il divieto di assunzione di nuovi affari, sul territorio della Repubblica
Italiana, con effetto immediato ai sensi dell’art. 193, comma 4, del Codice delle assicurazioni.
A seguito di un’istruttoria protrattasi per più di un anno, durante il quale l’ISVAP ha svolto anche accertamenti ispettivi sia presso il Rappresentante fiscale di City Insurance che presso 12 intermediari nazionali di cui la medesima impresa si è avvalsa, è emersa l’esistenza di un’articolazione operativa della compagnia tale da configurare una governance solo formale in Romania ed una governance sostanziale della società, stabilmente insediata in Italia, ed attuata attraverso l’attività di alcuni intermediari.
City Insurance ha raccolto affari, quasi esclusivamente in Italia, nel campo delle garanzie fideiussorie e, a partire dal secondo semestre 2011, anche in quello delle garanzie di responsabilità civile generale a favore di Enti pubblici territoriali e, da ultimo, anche di Aziende Sanitarie Locali (ASL). Affari, questi, caratterizzati da elevati importi assicurati che, se non onorati da City Insurance, andrebbero a gravare sul bilancio dell’Amministrazione pubblica.
Tenuto conto delle ripetute richieste d’intervento da parte dell’ISVAP nei confronti dell’Autorità di vigilanza romena (Insurance Supervisory Commission – ISC) – l’ultima in occasione del comunicato stampa della Guardia di Finanza del 17 aprile 2012 concernente le iniziative giudiziarie intraprese dalla magistratura italiana nei confronti di City Insurance – e del fatto che ad oggi ISC non ha adottato alcun provvedimento, l’ISVAP ha ritenuto necessaria ed indifferibile l’adozione di un intervento d’urgenza al fine d’impedire che siano compromessi gli interessi degli assicurati italiani.
L’Autorità ricorda che in base al c.d. principio dell’home country control, come definito dalle direttive comunitarie e recepito nell’art. 193, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni), l’attività svolta in Italia da imprese aventi sede legale in un altro Stato Membro S.E.E., in regime di stabilimento e/o di libera prestazione di sevizi, è sottoposta, in ogni caso, alla vigilanza prudenziale dell’Autorità del Paese in cui è ubicata la sede legale.
City Insurance è sottoposta, per i profili di solvibilità e stabilità, al diretto controllo dell’ISC che è l’Autorità designata ad adottare le eventuali misure di vigilanza prudenziale legate a problemi di natura patrimoniale o per mancanza di copertura delle riserve tecniche o del margine di solvibilità.
Eventuali richieste di informazioni e/o reclami in questi casi possono essere presentati direttamente all’organo di vigilanza competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto o all’ISVAP, che provvederà all’inoltro, dandone notizia al reclamante.