di Carlotta Scozzari
Chissà se presto per i fondi pensione non si potrà finalmente allargare lo spettro di prodotti in cui investire. È scaduto il 29 giugno il termine per la consultazione, sul sito del dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia, dello schema di regolamento ministeriale di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 riguardante norme sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse. In particolare, l’articolo 4 del nuovo regolamento stabilisce che, «le disponibilità dei fondi pensione possono essere investite in strumenti finanziari, Oicr, depositi bancari, mezzi di pagamento, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5». L’articolo 3 sancisce il principio della «sana e prudente gestione», mentre l’articolo 5 fissa dei paletti sui prodotti, per esempio stabilendo che non si può investire più del 5% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10% in prodotti di soggetti appartenenti a un unico gruppo. Non è mancato chi nei giorni scorsi ha fatto suonare l’allarme facendo notare che l’ampliamento della gamma di strumenti su cui investire, e in generale il fatto di porre limiti più qualitativi che quantitativi, potrebbe portare il risparmiatore, in modo più o meno consapevole, a ritrovarsi in portafoglio prodotti dall’appeal più speculativo e più rischiosi (come fondi hedge o strumenti legati alle materie prime, senza dimenticare i derivati). Il nuovo regolamento è invece accolto con favore da Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza, che spiega: «L’allargamento del ventaglio dei prodotti utilizzabili va senz’altro nella direzione giusta, da noi sempre auspicata. Lo schema, in linea con le direttive europee, pone maggiormente l’accento sui profili qualitativi degli investimenti, piuttosto che fissare meri limiti quantitativi. L’emanando decreto offrirà certamente nuove opportunità ai fondi pensione, ma ne incrementerà, ad un tempo, la responsabilità, rendendo loro indispensabile dotarsi di adeguati presidi tecnici di supporto, capaci di valutare preventivamente i «rischi» dei diversi impieghi. «Pur considerando l’ipotesi di utilizzo di strutture consortili – prosegue Corbello – anche da questa esigenza verrà una spinta verso l’accorpamento delle forme, posto che solo fondi di significative dimensioni saranno in grado di farsi carico di questi nuovi compiti». Secondo Alessandro Carretta, presidente Aidea (Accademia italiana di economia aziendale), «la gamma di strumenti finanziari si presenta coerente con il principio, fissato sempre dal decreto, di un’adeguata diversificazione degli investimenti». Carretta sottolinea, inoltre, l’importanza del comma 2 dell’articolo 4, che fissa limiti sull’investimento in derivati, stabilendo che possono essere stipulati, «solo con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione ed esclusivamente per finalità di riduzione del rischio e di efficiente gestione». Come fa notare il presidente di Aidea, in ogni caso, «saranno i criteri di gestione, le strutture organizzative e le procedure, oggi talvolta carenti, a fare la differenza». Nella variegata industria della previdenza complementare, al momento, la strada da fare non manca. «Come si sottolinea nella stessa consultazione – osserva Carretta – occorre che i fondi si orientino verso un’ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio, per essere davvero competitivi e appetibili. La situazione della previdenza obbligatoria e le esperienze degli altri Paesi segnalano che lo sviluppo dei fondi pensione in Italia non è un’opzione, ma una necessità». A parere di Corbello, che premette che la tematica dello sviluppo della previdenza complementare meriterebbe un lungo discorso, «la crescita del settore deriverà, da un lato dalla crescente consapevolezza del ruolo che esso assolve, e dall’altro da una riconsiderazione delle modalità di accesso ai fondi pensione. Per i lavoratori subordinati il principio di volontà individuale di partecipazione deve trovare, come avveniva in passato, una declinazione collettiva maggiormente cogente». Sta di fatto che con la riforma pensionistica messa a punto dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, la previdenza complementare ha assunto un ruolo di primo piano. «La riforma Fornero – osserva Corbello – completa il processo di revisione della previdenza di base secondo il disegno delineato nel 1995. La generalizzata applicazione del sistema contributivo di calcolo delle pensioni, collegato alla nuova dura realtà di un’economia globalizzata, ridimensionerà progressivamente il tasso di sostituzione degli assegni pensionistici, la cui adeguatezza dovrà trovare un necessario supporto nei trattamenti di secondo pilastro». E ciò, conclude il presidente di Assoprevidenza, «nonostante la circostanza che il progressivo elevarsi dell’età pensionabile, riducendo l’arco potenziale di durata dell’erogazione dell’assegno pensionistico, di per sé consenta di percepire rendite di ammontare più elevato».