Considerato che i rischi coperti da garanzia sono solitamente quelli derivanti da responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale, il professionista deve controllare con attenzione quali siano i rischi concretamente coperti dal contratto standard e quelli invece non coperti per i quali sarà necessario quindi una appendice di integrazione con eventuale pagamento di sovrappremio. Prendendo a riferimento la copertura delle polizze per dottori commercialisti ed esperti contabili si rileva che, di norma, essa comprende: 1) i rischi da attività di tenuta di contabilità, registri Iva e redazione di dichiarazione fi scale quindi le sanzioni di natura fi scale, le multe e ammende, infl itte ai clienti dell’assicurato a causa di errori (non dolosi) imputabili al consulente; 2) le responsabilità derivanti all’assicurato da fatto colposo o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale; 3) i danni derivanti dalla perdita, distruzione, danneggiamento di documenti di proprietà dell’assicurato o per i quali egli è legalmente responsabile o custode nell’esercizio dell’attività professionale; 4) i danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali e delle attrezzature adibite all’attività dell’assicurato, nonché per fatti dolosi o colposi dei dipendenti e collaboratori dello studio; 5) i rischi per l’apposizione dell’asseverazione per studi di settore. In ogni caso, spetta ovviamente all’assicurato verifi care la effettiva copertura della polizza dai «rischi standard». Vi è poi un’altra categoria di possibili danni che usualmente risulta non coperta da polizza e quindi esclusa dalla risarcibilità. Si tratta: 1) delle perdite conseguenti a omissioni nella stipula o modifi ca o ritardo nel pagamento dei premi di assicurazione; 2) in alcuni casi, le polizze escludono anche le perdite e i danni derivanti da errori del software o virus informatici inerenti alla proprietà, detenzione, uso di computers e/o apparecchiature per l’elaborazione dei dati. 3) delle perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore per furti, rapine e incendio. Proprio in merito a quest’ultimo punto potrebbero evidenziarsi problemi operativi laddove il dpr sulle professioni richiede espressamente che la polizza professionale renda indenne il cliente per eventuale custodia di «valori ricevuti dal cliente». Al di là del fatto che l’attività di custodia valori sembra del tutto estranea alla sfera professionale, a oggi tutte le polizze escludono tale rischio, che quindi, se da contemplare obbligatoriamente, potrebbe risultare tanto costoso quanto inutile. Tornando alle polizze oggi presenti sul mercato è da evidenziare come esistano tutta una serie di rischi che di norma sono coperti solo se espressamente richiamati nel contratto. Si tratta di rischi rinvenibili nello svolgimento di specifi che attività: – Consigliere di amministrazione, componente del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, del comitato per il controllo sulla gestione; – Funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117); – Incarico di sindaco/revisore legale in società; – Incarico di revisore/amministratore in Enti locali; – Incarico di liquidatore anche giudiziale di società o imprese; – Incarico di curatore e commissario giudiziale; – Incarico per l’invio telematico di dichiarazioni fi scali ai sensi del DPR 322/98 e successive modifi cazioni; – Ritardato accidentale pagamento di imposte, tasse e contributi (anche online) per conto del cliente. Nel caso in cui l’assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale pagamenti; – Consulenze e predisposizione di pratiche per l’accesso da parte del cliente a fi nanziamenti agevolati o a fondo perduto; – Attività di amministratori di stabili (amministratori di condomini); – Responsabilità relative a consulenza del lavoro svolta dal professionista o dai sui collaboratori; – Garanzia, (prestata con il limite del massimale di legge previsto in almeno 1.033.000 euro) qualora il professionista voglia apporre il «Visto di conformità » («Visto leggero») l’assistenza fi scale (dm 164/99 e dlgs 241/97) e per le compensazioni dei crediti Iva dei clienti per importi superiori ai 15 mila euro, come previsto dal dl 79/2009 (conv. l. 3/8/09, n. 102); – Attività di certifi cazione tributaria (c.d. «visto pesante»); – Rischi relativi allo svolgimento di attività di mediatore ex dlgs 28/2010 dm 180/2010; – Responsabilità in applicazione del dlgs 30/06/2003 n. 196 in materia di Privacy e successive modifi che legislative e regolamenti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali. – Rischi dei centri elaborazione dati di proprietà del professionista o di cui egli è interessato, limitatamente ai servizi prestati dal Ced ai clienti dello stesso. © Riproduzione riservata
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