Pagina a cura DI ANTONIO CICCIA
Tutela d’uffi cio contro le clausole vessatorie a danno dei consumatori. La Corte di giustizia europea ha stabilito che il magistrato deve rilevare l’abusività di una clausola anche nei procedimenti sommari per decreto ingiuntivo, quando ancora il consumatore non ha la possibilità di far valere le sue ragioni (sentenza 14 giugno 2012 nella causa C-618/10). Si pensi a una banca che chieda al tribunale di ingiungere con decreto una certa somma e il giudice, nel leggere la richiesta e nel vagliare i documenti allegati, si accorga di una clausola vessatoria: la corte europea sostiene che quel giudice deve respingere l’istanza, anche se il debitore non è stato nemmeno ancora convocato in giudizio. Come quello che è successo a un cittadino spagnolo, dalla cui vicenda è scaturita la pronuncia in commento. Una pronuncia che può avere rifl essi anche in Italia, considerato che molto spesso il giudice, nell’esaminare i ricorsi per decreto ingiuntivo, si limita a un controllo formale e non procede a un più approfondita analisi. D’altra parte la sede opportuna per discutere il merito è la causa di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal debitore, cui il decreto deve essere notifi cato. Tuttavia va segnalato che in caso di mancata opposizione si rischia che diventi defi nitivo il decreto ingiuntivo formalmente regolare, ma sostanzialmente in contrasto con la normativa di tutela del consumatore. Ma vediamo innanzitutto come sono andati i fatti. Un cittadino spagnolo ha stipulato un contratto di mutuo di 30 mila euro con una banca iberica per l’acquisto di un autoveicolo destinato a soddisfare le esigenze familiari. Il tasso di interesse moratori era fi ssato al 29%. sette mensilità e la banca ha ritenuto sciolto il contratto prima della scadenza naturale. L’istituto ha chiesto al giudice un’ingiunzione di pagamento per una somma pari alle mensilità rimaste insolute, maggiorate degli interessi. Il giudice non ha accolto la richiesta della banca e ha emesso un’ordinanza con la quale dichiarava, da un lato, che il contratto controverso era un contratto di adesione, stipulato senza reali possibilità di trattativa e comprendente condizioni generali imposte e, dall’altro, che il tasso degli stabilito in una clausola dattiloscritta che non si distingueva rispetto al resto del testo, per quanto riguarda la tipologia dei caratteri, le dimensioni dei caratteri utilizzati o la specifi ca accettazione da parte del consumatore. Il giudice ha dichiarato d’uffi cio la nullità di pieno diritto della clausola relativa agli interessi moratori in quanto clausola abusiva e ha inoltre fissato il medesimo tasso al 19% riferendosi al tasso d’interesse legale ed al tasso degli interessi moratori di cui alle leggi fi nanziarie spagnole dal 2008. anche ordinato alla banca di effettuare un nuovo calcolo dell’ammontare degli interessi. La banca ha appellato l’ordinanza, sostenendo che il giudice non poteva né dichiarare d’uffi cio la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi moratori, ritenuta abusiva, né procedere alla revisione della medesima. A questo punto il giudice di appello ha rinviato la questione alla Corte europea per una verifi ca della conformità della legislazione nazionale alla normativa comunitaria. La legislazione spagnola in materia di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, infatti, non autorizza i giudici investiti di una domanda d’ingiunzione di pagamento a dichiarare, d’uffi cio la nullità delle clausole abusive, in quanto la verifi ca della legittimità di queste ultime ricade nell’ambito del procedimento ordinario, il quale è instaurato soltanto nel caso di opposizione proposta dal debitore. Anche nell’ordinamento italiano il procedimento per ingiunzione è caratterizzato dal fatto che il giudice si limita alla verifi ca formale dei requisiti richiesti per la adozione del decreto ingiuntivo, il quale non ha comunque effi cacia di accertamento, salvo che nel caso in cui il debitore decida di non presentare opposizione. A questo punto si apre un giudizio ordinario a cognizione piena e si sviscerano tutti i nodi della questione. Il giudice spagnolo ha posto, tra gli altri, i seguenti quesiti relativi alla direttiva 93/13/ Cee: 1) se il diritto comunitario dei consumatori e degli utenti, impone al giudice nazionale di pronunciarsi d’uffi cio, in qualsiasi fase del procedimento, sulla nullità o l’adeguamento di una clausola sugli interessi moratori, e se il giudice possa scegliere, senza ledere i diritti del consumatore di lasciar dipendere dall’iniziativa del debitore l’eventuale esame di tale clausola a seguito di opposizione; 2) se il giudice, una volta rilevata la nullità, possa modifi care le clausole contrattuali bocciate. Al primo quesito la corte ha risposto affermativamente: questo incentiverà anche il giudice italiano a vagliare le clausole vessatorie rilevanti per l’emissione di un decreto ingiuntivo già nella prima fase del procedimento, assente il debitore. Al secondo quesito la corte ha risposto negativamente: la clausola abusiva salta e basta. © Riproduzione riservata