Qualora a seguito di un sinistro stradale, il danneggiato lamenti e richieda la liquidazione del danno da perdita di chance, ovvero la perdita della futura capacità di guadagno, deve a tal fine fornire la prova dell’esistenza di elementi aggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Cass. civ. 28 settembre 2010, n. 10351 – sez. III – Pres. Varrone – Rel. D’amico