Stop alle differenziazioni sui contributi e sulle prestazioni
 di Daniele Cirioli  

 

Pensioni di scorta unisex. Quando erogate dai fondi pensione mediante convenzioni con compagnie di assicurazione non possono più differenziare né contributi né prestazioni in base al sesso. Pertanto femmine e maschi devono pagare lo stesso contributo per ottenere la stessa pensione, alla medesima età. Lo spiega, tra l’altro, la Covip nella circolare protocollo n. 3378/2011 inviata ai fondi pensione, in cui illustra le problematiche conseguenti alla sentenza della corte di giustizia Ue dello scorso 1° marzo, con effetto dal 21 dicembre 2012.

 

Assicurazioni unisex. La questione affrontata dalla Covip riguarda la citata sentenza alla causa C–236/09, relativamente agli effetti della direttiva 2004/113/Ce che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per ciò che riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Un principio, in altre parole, che stabilisce la regola generale di «premi e prestazioni unisex», mediante imposizione del divieto alle compagnie di assicurazione del criterio del sesso quale elemento discriminante ai fini del calcolo dei premi (il costo di un’assicurazione) e delle prestazioni assicurative. L’operatività di questo nuovo principio è fissata dalla stessa direttiva per i contratti conclusi dopo il 21/12/2007 (termine ultimo per la trasposizione della direttiva), consentendo un periodo di transizione di cinque anni. Con la sentenza del 1° marzo scorso (si veda ItaliaOggi del 2 marzo), la corte di giustizia Ue ha dichiarato che, nel settore dei servizi assicurativi, la regola generale dei premi e prestazioni unisex è inderogabile con effetto dal 21 dicembre 2012.

 

Conseguenze per la previdenza integrativa. La Covip spiega che, sebbene interessi un ambito strettamente assicurativo, la sentenza è destinata ad avere ripercussioni anche sulla previdenza complementare. La novità è il venir meno della norma del dlgs n. 198/2006 (codice pari opportunità) la quale consente oggi alle imprese di assicurazione di praticare differenziazioni proporzionate delle tariffe e delle prestazioni legate al genere (uomini e donne), a condizione che, in base a dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi. Venendo meno questa possibilità, aggiunge la Covip, ne deriva che pure le convenzioni sottoscritte dalle forme pensionistiche complementari (cioè dai fondi pensione) con le imprese di assicurazione per l’erogazione delle prestazioni (rendite) dovranno, di conseguenza, rispettare la nuova regola generale di «premi e prestazioni unisex». In vista di tanto, la Covip vede necessario che i fondi pensione interessati (cioè quelli che contemplano l’erogazione delle prestazioni tramite imprese di assicurazione) avviino subito una riflessione circa le ricadute che possano esserci dall’entrata in vigore del divieto di differenziazione. Una riflessione, aggiunge la Covip, che deve in ogni caso mirare ad assicurare, in sede di riallineamento delle condizioni di erogazione delle prestazioni, la migliore tutela possibile degli iscritti alla previdenza complementare di ambo i sessi. La novità invece non dovrebbe interessare i fondi pensione che erogano le prestazioni direttamente, cioè senza intervento di compagnie di assicurazione. Anche se ciò, evidenzia la Covip, determina la rilevante distinzione delle regole applicabili ai lavoratori iscritti in funzione della specifica modalità di erogazione adottata dal fondo pensione. In altre parole, potrebbe palesarsi una discriminazione tra lavoratori per il fatto di essere iscritti a fondi pensione autonomi o gestiti tramite assicurazioni. Peraltro, aggiunge infine la Covip, a queste forme pensionistiche (quelle, cioè, che erogano in via diretta le prestazioni), continuano a essere consentite pure le prestazioni differenziate basate sul genere (maschio o femmine).