Sembra probabile che l’entrata in vigore di Solvency II sarà posticipata di un anno. Ma gli esperti consigliano ad assicuratori, riassicuratori e proprietari di captive di continuare a lavorare per allinearsi ai requisiti finanziari previsti dal nuovo quadro normativo.
La scadenza inizialmente prevista per l’entrata in vigore del provvedimento era il 1° gennaio 2013. Lo scorso giugno, però, è stato raggiunto un accordo con il Consiglio dell’Unione Europea affinché l’implementazione completa di Solvency II slitti al 2014.
In base all’accordo raggiunto dalla presidenza del Consiglio sulla direttiva Omnibus II, che propone un periodo di transizione prima della definitiva entrata in vigore del nuovo regime, i legislatori di ciascun Paese dell’Unione non saranno tenuti a recepire la normativa comunitaria fino al 31 marzo 2013, e le disposizioni previste da Solvency I saranno valide fino al 1° gennaio 2014.
Se il Parlamento europeo convalidasse la proposta del Consiglio – cosa altamente probabile secondo gli esperti – l’implementazione di Solvency II slitterebbe al 2014, e potrebbero essere gradualmente introdotti ulteriori elementi. Il ritardo potrebbe però non permettere ai lobbisti di apportare modifiche significative.
Il Comité Européen des Assurances, l’organizzazione che riunisce le associazioni di assicuratori e riassicuratori a livello europeo, ha fatto sapere di essere ancora favorevole all’implementazione nel 2013. Ma ha anche aggiunto di preferire un “lancio soft” di Solvency II: “Questo permetterebbe agli assicuratori e agli organi regolatori di avere il tempo per prepararsi alla nuova normativa,” si legge in una nota.
Molte parti di Solvency II non sono ancora state definite con chiarezza, ha detto Paul Clarke, analista di PricewaterhouseCoopers a Londra. Tuttavia, se il posticipo dell’entrata in vigore di Solvency II darebbe più tempo ai legislatori nazionali di recepire la normativa, non sarebbe comunque sufficiente per permettere ad assicuratori e riassicuratori di cambiare il provvedimento nella sua forma.
Fonte: Business Insurance