E sugli immobiliari la tassazione resta al 20%
di Fabrizio Vedana
I fondi in oro saranno tassati come tutti gli altri, ovvero con la ritenuta del 12,50% sulla plusvalenza realizzata. Per quanto riguarda invece i fondi immobiliari, la tassazione resta al 20%. Sul nuovo sistema di tassazione dei fondi comuni d’investimento entrato in vigore l’1 luglio scorso è intervenuta ieri la circolare n. 33/E con la quale l’Agenzia delle entrate ha sciolto i dubbi degli operatori sul passaggio al nuovo regime fiscale varato con il Decreto Milleproroghe del dicembre scorso. Dall’1 luglio scorso, per i fondi italiani e quelli storici lussemburghesi è scattata la riforma che fa slittare il momento della tassazione dal maturato in capo al fondo alla percezione dei proventi effettivamente realizzati dai partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute come già avviene da tempo per i fondi esteri (all’estero). L’andamento fatto registrare dai mercati in questi ultimi giorni non ha, tuttavia, consentito di far apprezzare gli effetti dell’applicazione del nuovo meccanismo normativo. L’Agenzia delle entrate precisa che la riforma, che prevede il prelievo dell’imposta del 12,50% (la delega fiscale inserita nel decreto legge contenete le misure finanziarie in discussione in queste ore al Parlamento ne prevede poi l’innalzamento al 20%) direttamente sul sottoscrittore e non più, quindi, sul fondo a titolo di imposta, si applica a: a) Organismi di investimento collettivo del risparmio (cosiddetti Oicr) con sede in Italia b) Oicr con sede in Lussemburgo e già autorizzati al collocamento nel territorio italiano (cosiddetti Fondi lussemburghesi storici) Rientrano nella categoria sub a) i fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano, le società di investimento a capitale variabile (cosiddette Sicav) ed i fondi di investimento mobiliare chiusi. Si possono considerare ai fini di cui sopra Oicr anche quei fondi che investono nei seguenti bene: – Strumenti finanziari quotati e non quotati in un mercato regolamentato – Depositi bancari di denaro – Crediti e titoli rappresentativi di crediti – Altri beni per quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale. Rientrano in tale categoria, e vengono quindi tassati come un normale fondo comune di investimento, anche i fondi che investono in beni d’arte, in metalli preziosi (per es. oro, argento o platino) o in altre materie prime negoziate (per es. grano o cereali). Appare di grande importanza tale aspetto; non sarà più necessario ricorrere agli Etf o Etc (strumenti spesso emessi da società estere) per poter investire in oro o materie prime. Le società di gestione del risparmio potranno, infatti, istituire fondi dedicati a tali forme di investimento che, per motivi vari (di mercato o di fiscalità), pare stiano riscontrando un crescente apprezzamento da parte della clientela delle banche. Non sono, invece, assoggettati alla nuova normativa ed alla citata circolare dell’Agenzia delle Entrate i fondi immobiliari per i quali la tassazione sarà determinata in altro modo ed in altra sede (per ora la disciplina è ancora quella contenuta nel decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 come da ultimo modificato dal decreto sviluppo, dl 15 maggio 2011, n. 70).