L’avere commesso errori di tipo formale che hanno determinato l’annullamento della aggiudicazione di una gara e la condanna dell’ente a risarcire i danni provocati ad una società partecipante non può essere definito come colpa grave e, quindi, non matura responsabilità amministrativa. Presupposto del maturare di responsabilità amministrativa è la presenza del dolo o della colpa grave. E tali elementi non possono essere in alcun modo dati come presupposti, ma devono essere adeguatamente provati. Possono essere così sintetizzati i principi dettati dalla sentenza della seconda sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti n. 209 dello scorso 17 maggio. Con tale pronuncia sono stati assolti il sindaco, il segretario e la presidente della commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica, dopo che l’ente era stato condannato in primo grado a dovere risarcire i danni provocati ad una società per errori formali commessi nella procedura selettiva e che, nelle more del contenzioso amministrativo, è stato affidato provvisoriamente tale servizio alla società risultata aggiudicataria. Da sottolineare che la sentenza rovescia la condanna che, in primo grado, era stata comminata nei confronti di tali soggetti.
Il presupposto di base da cui la sentenza parte è il seguente: «In caso di provvedimenti annullati dal giudice della legittimità e produttivi di danno erariale, la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave deve essere comunque autonomamente provato, non essendo sufficiente a tal fine l’aver posto in essere un atto illegittimo». Quindi, con molta nettezza si distingue tra la illegittimità degli atti ed il maturare di responsabilità amministrativa: a tal fine occorre la presenza di 2 ulteriori elementi, il danno ed il requisito psicologico del dolo o della colpa grave. Elemento strettamente connesso è il fatto che «il giudice contabile deve indicare le ragioni che lo inducono a ravvisare nella condotta antidoverosa connotazioni di particolare superficialità e di significativa divergenza dalla condotta esigibile; e ciò tenuto conto, ovviamente, di tutte le circostanze del caso concreto ed avuto riguardo alle attribuzioni e alla competenza funzionale del soggetto che si giudica». Nel caso specifico che cosa era accaduto: alla base dell’annullamento della aggiudicazione vi era la circostanza che l’offerta della società vincitrice «non era stata presentata in distinta busta chiusa, contrariamente a quanto previsto dal bando, per cui le offerte economiche erano state aperte prima del giudizio tecnico, falsando, in tal modo, l’intera procedura». Occorre, per la maturazione di responsabilità amministrativa, dimostrare che siamo in presenza di un errore addebitabile a colpa grave. Per la presidente della commissione di gara non si può ritenere presente tale elemento, in quanto la stessa ha recepito nel corso della procedura le perplessità avanzate dagli altri concorrenti, ha sospeso la stessa ed ha richiesto un parere al segretario del comune e solo dopo avere acquisito lo stesso ha provveduto a concludere i lavori ed alla trasmissione alla giunta, peraltro senza omettere nulla nella relazione su quanto avvenuto. Anche per il segretario non si può parlare di colpa grave: il suo comportamento, «fondato più su una valutazione sostanziale di convenienza che su ragioni formali di regolarità della gara, non appare contraddistinto da quella irragionevole trascuratezza dei doveri d’ufficio che contraddistingue un comportamento caratterizzato da colpa grave. Infatti, va tenuto conto che nella fattispecie le argomentazioni poste a base del parere favorevole apparivano ragionevolmente fondate sul fatto che si trattava di valutare, in una gara esplorativa per l’aggiudicazione a trattativa privata del servizio di mensa scolastica, l’offerta più conveniente.Tale orientamento, peraltro, fu avvalorato dall’esito favorevole del controllo di legittimità svolto dal CO.RE.CO. sulle delibere emesse in esito alla procedura di gara, oltre che dai pareri tecnici e di legittimità degli uffici amministrativi». A maggior ragione non si può parlare di colpa grave in capo al sindaco, in quanto lo stesso non ha svolto alcun ruolo: la censura di «omessa vigilanza» mossagli dai giudici di primo grado infatti non regge, in quanto «non si comprende quale attività avrebbe dovuto svolgere il Sindaco nel caso concreto, in presenza di specifiche attribuzioni della commissione di gara, che comunque non consentivano l’esercizio di poteri sostitutivi». Da evidenziare infine che, quanto al maturare della prescrizione quinquennale della responsabilità amministrativa, la seconda sezione centrale sottolinea che essa matura dalla data del pagamento illecito, essendo nell’ambito della «responsabilità indiretta».