Dalle spese agli investimenti, ora lo Stato interviene su tutto

 Pagine a cura di Ignazio Marino  

Il legislatore ci ripensa e (quasi) cancella l’autonomia delle Casse di previdenza dei professionisti. Nel giro di un anno, infatti, con due «Manovre» il governo ha inteso ridimensionare i confini dell’autogoverno concesso agli enti nel 1994 (dlgs 509/94) e confermato nel 1996 (dlgs 103). Dagli investimenti immobiliari a quelli mobiliari passando anche per le spese di gestione degli istituti, in futuro tutto dovrà passare al vaglio del controllore pubblico che potrà intervenire in maniera piuttosto incisiva rispetto al passato sulle scelte degli enti. Non si tratta di un disegno nuovo, tuttavia. L’inversione di rotta, infatti, è cominciata nel 2004 quando le Casse dei professionisti furono inserite nell’elenco Istat delle amministrazione pubbliche. Facendo di conseguenza ricadere su un comparto (privato) tutta una serie di misure (per il pubblico), non sempre attinenti all’attività di organismi che non contribuiscono alla formazione del bilancio dello stato. Negli anni 2010/2011, poi, l’accelerata. Se l’anno scorso (con la legge 122) il governo ha inteso intervenire sugli investimenti immobiliari e sul blocco del rinnovo dei contratti dei dipendenti, quest’anno (con la legge 111) il raggio di azione pubblico sulle gestioni private si è allargato. Vediamo di cosa si tratta.

 

Spese di gestione. Ogni anno, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l’anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, il ministro dell’economia e delle finanze, potrà disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell’elenco Istat ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull’applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. L’entità di tale riduzione non sarà resa disponibile per le Casse e, con apposito decreto, affluirà nel bilancio dello Stato.

 

Nuova vigilanza. È certamente la norma più indigesta quella che attribuisce alla Covip il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato che si occupano delle pensioni dei professionisti ordinistici (si veda altro pezzo in pagina). Un controllo che sarà esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi istituti, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. Ma non solo. Entro la fine dell’anno, i ministeri del lavoro e dell’economia (sentita la Covip) detteranno le disposizioni in materia di:

 

  • attività nelle quali le Casse potranno investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell’interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

     

  • criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

     

  • regole da osservare in materia di conflitti di interesse;

     

  • processo di selezione dei gestori;

     

  • affidamento di tutte le risorse a una banca depositaria, da reperire in ambito comunitario.

    Ciò significa che le Casse potranno detenere portafogli ed effettuare investimenti con le modalità, nei termini e con i limiti dei fondi pensione, ossia di quelle realtà previdenziali che la Covip conosce bene. Inoltre, la Commissione vigilerà sui bilanci preventivi, consuntivi e tecnici degli enti previdenziali. La stessa Covip riferisce al ministero del lavoro nel caso in cui rilevi la presenza delle condizioni per il commissariamento di una Cassa.

     

    Pensionati professionisti. Per i soggetti già pensionati che continuano ad esercitare la professione, gli enti previdenziali entro sei mesi dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e di un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Se gli enti non provvedono l’adeguamento scatta in automatico. Fino ad oggi ogni Cassa ha potuto disporre sulla materia come ha creduto. Tanto che alcuni sistemi prevedevano una contribuzione aggiuntiva per le prestazioni post pensionamento e relativa maggiorazione dell’assegno ogni tre anni. Mentre altri non contemplavano alcuna contribuzione e conseguente maggiorazione della prestazione.

     

    Stipendi dei dirigenti. È previsto che il blocco del trattamento economico del personale dipendente delle Casse, nonché la riduzione degli stipendi del 5/10% per valori superiori a 90/150.000 euro, valga fino al 31.12.2014 (un anno in più rispetto a quanto previsto nella Manovra Tremonti precedente).

     

    Appalti. Attraverso la modifica della legge 201/2008, si estende alle Casse l’applicazione di tutte le norme relative al «Codice appalti», sinora limitata alla sola pubblicità. Tale estensione vale per quelle Casse la cui contribuzione abbia carattere obbligatorio per gli iscritti. Non dunque per Enasarco, vista la precisazione di cui al comma 13 dell’art. 18.