Con decreto 17 giugno 2011, pubblicato nella G.U. del 27 giugno 2011, s.g. n. 147, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato gli importi previsti dall’art. 139, comma 1, del Codice delle Assicurazioni, in materia di risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
A seguito dell’aggiornamento, i nuovi importi, rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 27 maggio 2010, sono i seguenti:
a) euro 759,04 per il primo punto percentuale di invalidità permanente;
b) euro 44,28 per ogni giorno di inabilità assoluta.
Il decreto stabilisce che l’aggiornamento degli importi venga applicato a decorrere dal mese di aprile 2011, vale a dire ai sinistri accaduti a decorrere dal 1° aprile 2011.