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Autore: Marco Dimola, Alfredo Foglia e Marta Pezzera
ASSINEWS 365 – Luglio-Agosto 2024

Le azioni social i di responsabilità nellattuale contesto economico
Nel corso degli ultimi decenni il proliferare dei contenziosi nei confronti dei professionisti è andato di pari passo con l’aumento delle richieste risarcitorie dei soggetti danneggiati. Il fenomeno ha interessato innanzitutto i professionisti sanitari, ma non ha risparmiato avvocati, notai, ingegneri, architetti, commercialisti e, da ultimo, amministratori e sindaci di società.

Il tema della responsabilità del collegio sindacale è peraltro particolarmente delicato perché con il passare del tempo è emersa evidente la sproporzione tra i limitati poteri di azione e di reazione di cui dispongono i sindaci e l’illimitata responsabilità alla quale gli stessi sono esposti in caso di danni alla società, ai creditori sociali e ai terzi per comportamenti illegittimi degli amministratori, sfuggiti all’organo di controllo.

Il periodo di crisi che l’Italia sta attraversando da anni ha poi contribuito ad aggravare la situazione. Il crescente numero di fallimenti ha infatti spinto sempre più le curatele a cercare di fare cassa, sia esercitando in modo quasi automatico l’azione di responsabilità verso gli organi sociali, sia quantificando i danni in somme notevolmente superiori alle capacità economiche dei convenuti.

In questo modo l’attenzione si è gradualmente spostata sui sindaci che, per legge, sono soggetti all’obbligo di stipulare una polizza a copertura della propria responsabilità civile professionale.

A fronte della generalizzata incapienza patrimoniale degli amministratori, gli assicuratori dei sindaci sono così diventati i veri protagonisti delle azioni di responsabilità perché sono gli unici in grado di far fronte alle pretese economiche delle curatele, sia in caso di soccombenza dei loro assicurati, sia in caso di approdo a soluzioni transattive stragiudiziali.

Le contraddizioni – e la scarsa sostenibilità – di tale sistema sono diventate via via più evidenti e il legislatore ha deciso di intervenire per porre un argine alle azioni di responsabilità intentate contro i sindaci e all’entità dei risarcimenti, sulla falsariga di quanto avvenuto nel 2017 con i medici1, non a caso citati in apertura.

L’attuale disciplina della responsabilità concorrente dei sindaci
Nella sua attuale configurazione, l’art. 2407 c.c. prevede che i sindaci debbano adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e risultino responsabili, in solido con gli amministratori, qualora il danno derivante dai fatti o dalle omissioni imputabili a questi ultimi, non si sarebbe verificato se i sindaci avessero adeguatamente vigilato sull’operato dell’organo gestorio.

Dottrina e giurisprudenza sono oggi concordi nel ritenere che la responsabilità solidale di sindaci e amministratori sussista unicamente quando:
(i) gli amministratori abbiano posto in essere condotte illecite;
(ii) da tali condotte sia derivato un danno concreto e attuale;
(iii) i sindaci, in violazione dei propri doveri d’ufficio, non abbiano vigilato con la dovuta diligenza sull’operato degli amministratori;
(iv) sussista un rapporto di causa-effetto tra l’omissione dei sindaci e il danno lamentato2.

Sul collegio sindacale grava, quindi, una mera obbligazione di mezzi, che attiene alla verifica del regolare svolgimento dell’attività societaria da parte dell’organo gestorio3. Soffermandosi sul nesso di causalità, la dottrina maggioritaria ha precisato che, qualora gli amministratori commettano una pluralità di atti illegittimi e dannosi, i sindaci siano responsabili, in conformità al precetto generale, soltanto dei singoli atti i cui effetti dannosi avrebbero potuto essere evitati mediante la diligente vigilanza sull’operato degli amministratori4.

In altre parole, una responsabilità dei sindaci potrà sussistere soltanto a patto che si fornisca rigorosa prova di una loro omissione colposa dalla quale, secondo un rapporto di causalità immediata e diretta, sia poi derivato un danno al patrimonio della società5. E proprio in punto di delimitazione delle singole quote di responsabilità dei sindaci, né il legislatore né la dottrina o la giurisprudenza hanno fornito indicazioni utili per definire la quota di responsabilità imputabile al singolo sindaco, limitandola appunto allo specifico atto di mala gestio derivante, secondo lo schema di causalità appena delineato, da un altrettanto specifica omissione di un membro del Collegio sindacale.

Sul punto, recentemente, la Corte di cassazione si è soltanto limitata a precisare che la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicché l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido6.

Venendo invece alla prescrizione, la Corte di Cassazione ha ribadito di recente che l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci si prescrive nel termine di cinque anni a mente sia degli artt. 2394 e 2407 c.c. sia dell’art. 146 l.f., con la precisazione che tale termine decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale della società al soddisfacimento dei crediti risulti da un qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non essendo invece richiesto che essa emerga da un bilancio approvato dall’assemblea.

Secondo la medesima giurisprudenza, infine, l’art. 2941, n. 7, c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo7.

Riforma dellar t. 2407 c.c.: di cosa si tratta
Lo scorso 29 maggio 2024 la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità il disegno di legge che riforma l’art. 2407 c.c., passando così “la palla” al Senato che, salvo sorprese, dovrebbe esprimersi anch’esso in senso positivo.

Le novità introdotte dalla riforma sono due. La prima è quella certamente più di impatto per sindaci e relativi assicuratori e va a modificare il secondo comma dell’art. 2407 c.c., ossia l’ipotesi della responsabilità concorrente con quella degli amministratori per violazione del dovere di vigilanza sull’attività svolta da questi ultimi nell’ipotesi in cui attuino condotte illegittime e pregiudizievoli per la società.

L’obiettivo è quello di adottare il c.d. sistema del multiplo del compenso, introducendo una limitazione di responsabilità basata sul compenso annuo percepito.

Si tratta di una limitazione che vale solamente nelle ipotesi di condotte non dolose, ossia proprio quelle oggetto delle polizze per la responsabilità civile dei sindaci. Viene, quindi, introdotto un collegamento tra l’entità del risarcimento del danno causato dall’organo di controllo e l’emolumento annuo previsto a favore di ciascun sindaco, cui devono essere applicati differenti moltiplicatori.

Più nello specifico:

ogni compenso annuo inferiore a euro 10.000,00 dovrà essere moltiplicato per 15 (con conseguente massima esposizione pari a euro 150.000,00);

ogni compenso annuo compreso tra euro 10.000,00 ed euro 50.000,00 dovrà essere moltiplicato per 12 (con conseguente massima esposizione pari a euro 600.000,00);

ogni compenso annuo superiore a euro 50.000,00 dovrà essere moltiplicato per 10 8.

La seconda novità, introdotta mediante un ultimo comma inserito ad hoc al termine della norma, riguarda il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità verso i sindaci che viene stabilito in cinque anni decorrenti dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c. allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.

Si tratta di una novità che tende ad uniformare la disciplina dei sindaci con quella prevista per i revisori legali9 sia per ragioni di equità, sia perché spesso le due funzioni vengono ricoperte dallo stesso organo. Restano, invece, immutati il primo e terzo comma della medesima norma relativi, l’uno, alla responsabilità diretta ed esclusiva dei membri del collegio sindacale per violazione dei doveri legali e statutari di diligenza, e, l’altro, alle modalità di proposizione dell’azione di responsabilità verso i sindaci.

Uno sguardo al futuro
La proposta di legge esaminata è indubbiamente innovativa e, ove venisse approvata nella medesima formulazione passata alla Camera, rappresenterebbe una netta cesura con il passato. L’introduzione di un univoco termine di prescrizione fa chiarezza rispetto alle elaborazioni giurisprudenziali del passato, ma difficilmente avrà un effetto deflattivo sui futuri contenziosi.

È probabile che anche la limitazione della responsabilità dei sindaci ad un multiplo dei compensi percepiti non contribuirà a ridurre la mole dei contenziosi, ma da tale novità è lecito attendersi un impatto maggiore.

Considerati i compensi medi dei sindaci, generalmente inferiori ai 20.000,00 euro, i risarcimenti attesi da tali soggetti difficilmente potranno essere superiori a 250.000,00 euro per ciascun membro del collegio sindacale, somme sideralmente distanti da quelle (spesso) milionarie di cui attualmente si discute nelle azioni di responsabilità10.

Gli attori (normalmente le curatele) sapranno fin dall’inizio che difficilmente le proprie pretese potranno essere soddisfatte e forse dovranno cominciare a interessarsi maggiormente della solvibilità degli amministratori.

Questo potrebbe comportare un aumento della domanda assicurativa da parte di tali soggetti, sia sotto forma di polizze professionali individuali, sia sotto forma di polizze D&O stipulate dalle società a favore dei propri organi di amministrazione e controllo.

La riduzione delle chances di ottenere risarcimenti milionari potrebbe, da un lato, scoraggiare l’interesse di terzi verso questo tipo di azioni (assuntori di concordati o finanziatori tramite operazioni di litigation funding, che cominciano ad affacciarsi anche nel mercato italiano) e, dall’altro, comportare una più veloce definizione stragiudiziale prima dell’inizio della causa, visto che la massima esposizione dei sindaci e dei loro assicuratori sarebbe limitata e facilmente calcolabile ab initio sulla base dei multipli indicati dal legislatore.

Infine, è indubbio che gli assicuratori otterrebbero un notevole beneficio dalla limitazione di responsabilità dei propri assicurati e ciò dovrebbe determinare, con il tempo, un abbassamento dei premi delle assicurazioni per la R.C. dei sindaci.

Di contro, la fase assuntiva diventerebbe ancor più delicata perché assicurati e assicuratori dovranno porre la massima attenzione alla raccolta dei dati relativi al fatturato e ai compensi percepiti per ogni incarico di sindaco, anche passato, così da consentire di calcolare adeguatamente i massimali (o sottolimiti) per tale attività, sia per sinistro che in aggregato annuo. Non rimane che attendere la definizione dell’iter legislativo in corso.


1 Il riferimento è ovviamente alla Legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
2 Cass. 6 settembre 2021, n. 24045. 3 Norma Q.
3.I, Norme di comportamento del Collegio
sindacale, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
4 Vassalli, Sindaci (collegio dei) – Diritto commerciale, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 742.
5 Cass. 17 ottobre 2022, n. 30383; Cass. 11 dicembre 2020, n. 28357; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2975.
6 Cass. 12 marzo 2024, n. 6589.
7 Cass. 28 luglio 2023, n. 23052.
8 Notiamo come ci sia un leggero vantaggio, in termini di limiti alla propria responsabilità, per coloro che percepiscono uno stipendio che supera di poco le varie soglie superiori di ogni scaglione poiché beneficiano di un moltiplicatore inferiore rispetto a coloro che percepiscono uno stipendio che rimane di poco inferiore a tali soglie (es.: un sindaco che
percepisca uno stipendio pari a euro 49.000,00 si troverà a dover rispondere sino ad un “tetto di responsabilità massimo” pari a euro 588.000,00, mentre un sindaco che percepisca uno stipendio pari a euro 51.000,00 si troverà a dover rispondere sino a
euro 510.000,00).
9 L’azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento ai sensi dell’art. 15,
comma 3, D.Lgs. n. 39/2010.
10 Salvo ovviamente che il multiplo del compenso non sia inteso come applicabile ad ogni singola e diversa annualità in cui il sindaco sia rimasto in carica e abbia
continuativamente violato i propri doveri.


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