Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
Il 75% delle piccole e medie imprese italiane ha superato un livello medio di welfare aziendale. Mentre è triplicato il numero di pmi con livello molto alto e alto, passando dal 10,3% del 2016 al 33,3% del 2024, con un aumento dell’8% negli ultimi due anni. Si sono dimezzate invece le imprese a livello iniziale, il cui welfare consiste sostanzialmente solo nell’adozione delle misure previste dai contratti collettivi: dal 48,9 al 25,5%.
Entro 45 giorni dalla proclamazione, i 3615 sindaci eletti l’8 e 9 giugno e i 101 che lo saranno dopo i ballottaggi del 23 e 24 giugno (al momento resta in bilico il comune di Lecce con 4 sezioni ancora da scrutinare) dovranno provvedere alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune nelle partecipate. Ma potranno farlo con molti meno paletti rispetto al passato. Perché la Corte costituzionale con la sentenza n.98/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte del decreto attuativo della legge Severino (dlgs n.39/2013) aprendo alla possibilità di conferire l’incarico di amministratore di enti di diritto privato sottoposti al controllo del comune a coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali.
Rivedere le responsabilità dei professionisti nell’applicazione delle sanatorie del decreto Salva casa. Ritoccando alcuni passaggi e alleggerendo le conseguenze, anche penali, delle asseverazioni disciplinate dal decreto 69/2024. Ieri alla Camera, in commissione Ambiente, si è svolta la seconda giornata di audizioni sulla legge di conversione del provvedimento. Stavolta hanno parlato i professionisti, rappresentati dalla Rete delle professioni tecniche e dai Consigli nazionali di ingegneri, architetti, geometri e geologi. La premessa, ribadita dal coordinatore della Rete, Armando Zambrano, è che, pur dando un giudizio positivo in linea generale sul decreto Salva casa, «speravamo in un intervento organico di modifica al testo unico». Il Dl 69/2024, infatti, prosegue sulla strada delle correzioni parcellizzate a una normativa estremamente complessa (il Dpr 380/2001), sulla quale servirebbe invece una riforma organica, chiesta ormai da tutte le anime del comparto edilizio. Mercoledì, nella stessa direzione, sono andati Ance e Anci.
La pausa ai lavori parlamentari, imposta dalla consultazione europea, ritarderà al 19 giugno la presentazione alla Camera della Relazione annuale della COVIP, recante un’analitica ed esaustiva rappresentazione dello stato della previdenza complementare in Italia, al 31 dicembre scorso. I dati statistici già resi noti, in via periodica, dall’Autority, consentono, tuttavia, di esprimere fin d’ora una banale osservazione e avanzare due proposte. A fine 2023 le adesioni ai fondi negoziali risultano in crescita del 5,50% e, parimenti, i fondi aperti contano un incremento prossimo al 6% e i PIP di oltre il 2%. Stabili i fondi preesistenti. Tutto bene, allora? Non proprio. Lo stesso bollettino statistico trimestrale della Commissione specifica che nei fondi negoziali del settore privato lo sviluppo degli iscritti è largamente causato dalle adesioni cd “negoziali” (comportanti un modesto contributo annuo solamente datoriale per l’intera platea dei dipendenti), mentre sappiamo che l’incremento delle forme pensionistiche di mercato è figlio del dinamismo commerciale delle reti di vendita. E’ altresì noto, però, come fondi aperti e PIP siano diffusamente connotati dal fenomeno dell’abbandono della continuità degli inerenti apporti economici.
Con la sentenza 16285/2024, depositata il 12 giugno, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi del tema, molto discusso, della responsabilità delle Sgr per i debiti tributari imputabili a uno dei fondi da esse gestiti, declinandolo, però, con specifico riferimento alla questione, a quanto ci consta mai precedentemente affrontata, della responsabilità per l’Iva relativa a un fondo estinto prima della notifica dell’atto impositivo. Le argomentazioni utilizzate dai supremi giudici per rigettare il ricorso dell’agenzia delle Entrate si rivelano interessanti poiché basate sia sulla disciplina generale dei rapporti tra Sgr e fondi comuni d’investimento, sia sulle specifiche disposizioni che regolano la responsabilità delle Sgr ai fini dell’Iva.